Il tanto atteso decreto attuativo del Bonus Psicologico è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (27 giugno 2022 G.U. n. 168) e prevede che:

  • potranno godere del Bonus le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;

  • i cittadini non dovranno avere un ISEE superiore ad € 50.000;

  • il cittadino potrà fare domanda telematica all’INPS  autenticandosi con SPID, CIE o CNS. Sarà possibile anche richiedere il beneficio attraverso il contact center di INPS, secondo le modalità definite da INPS.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale l’INPS e il Ministero della Salute comunicheranno tramite il proprio sito internet, la data a partire dalla quale sarà possibile presentare le domande di accesso al beneficio e il periodo di tempo, comunque non inferiore a sessanta giorni, nel quale presentare la domanda.

Il beneficio è parametrato alle seguenti fasce dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):

  • ISEE inferiore a 15.000 il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 600 euro per ogni beneficiario;

  • ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 400 euro per ogni beneficiario;

  • ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro il beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito di 200 euro per ogni beneficiario.

  • l’assegnazione del beneficio è garantita in base all’ordine di arrivo delle domande, prioritariamente alle persone con ISEE più basso; a conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’INPS redige le graduatorie, distinte per regione e provincia autonoma di residenza, e individua i beneficiari sulla base dell’ammontare delle risorse disponibili;

  • l’INPS comunica ai beneficiari l’accoglimento della domanda, contestualmente associa e comunica a ciascun beneficiario un codice univoco. Il bonus deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda gli Psicologi Psicoterapeuti:

  • il bonus è utilizzabile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli Psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli Psicologi e che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa all’Ordine professionale di appartenenza;

  • gli ordini territorialmente competenti comunicano al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi i nominativi degli aderenti all’iniziativa al fine della formazione dell’elenco nazionale.

Il CNOP trasmette ad INPS l’elenco di cui sopra, consultabile dai beneficiari attraverso il sito INPS, il sito del CNOP ed i siti degli ordini delle regioni e delle province autonome;

Gli Psicologi si autenticano nel portale INPS utilizzando la Carta di Identità Elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure Carta Nazionale dei Servizi (CNS).


Utilizzo del contributo

Il cittadino comunica allo Psicologo Psicoterapeuta il proprio codice univoco ai fini della prenotazione.
Lo Psicologo accede alla piattaforma INPS  e, verificata la disponibilità dell’importo della propria prestazione, ne indica l’ammontare inserendo la data della seduta concordata.

L’INPS comunica al beneficiario i dati della prenotazione;
Lo Psicologo, erogata la prestazione, emette fattura intestata al beneficiario della prestazione indicando nella stessa il codice univoco attribuito, associato al beneficiario, e inserisce nella piattaforma INPS: il medesimo codice univoco, la data, il numero della fattura emessa e l’importo corrispondente.

L’INPS comunica al beneficiario l’importo utilizzato e la quota residua.


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