Il criminologo alla Radio Tedesca WDR 5.
Colpire il diritto al dissenso che ha valenza costituzionale e non può essere cancellato da una “violenza” di Stato poiché non vi sono allarmi sociali in atto: questo è a mio parere il perno su cui ruota il provvedimento approvato.
Ricordo agli ascoltatori che il dissenso in Italia trova la sua tutela nel principio pluralistico previsto dall'art. 2 Cost., oltre che su tutte le altre libertà costituzionali che si ricollegano a quella che va considerata la pietra angolare del sistema democratico, cioè la libertà di pensiero (art.21 Cost.).
Questo provvedimento potrebbe forse essere parzialmente giustificabile qualora vi fosse in atto una grave condizione emergenziale legata all'ordine pubblico che però non c’è.
Chiedere più sicurezza e più tutele non significa reprimere il dissenso ma punire magari la corruzione, l’evasione fiscale e la criminalità organizzata. Mi preoccupa anche il modo con cui è stato scritto che sono sicuro porterà a non pochi problemi interpretativi e applicativi.
In Italia, stiamo assistendo da anni a nuove forme di populismo punitivo (Strafpopulismus) che sono usate per risolvere apparentemente problemi non gravi, tralasciando intenzionalmente quelli più gravi.
Inutili e pericolose le nuove fattispecie incriminatrici previste e i conseguenti aumenti di pena. Stabilite aggravanti senza alcun ragionevole fondamento giuridico. Criminalizzare il dissenso, questo è il vero scopo.
Vedremo in futuro cosa dirà la Corte Costituzionale poiché credo che presto saranno sollevate questioni di costituzionalità su parti del provvedimento legislativo palesemente incostituzionali.
Vincenzo Musacchio, criminologo, docente di strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro ordinario dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.