La Sezione Prima civile, occupandosi del ricorso avverso il provvedimento di non convalida del trattenimento di uno straniero proveniente dall'Egitto, adottato dal Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ha affermato quanto segue:Nell'ambiente normativo anteriore al decreto-legge n. 158 del 2024 e alla legge n. 187 del 2024, la designazione di un paese terzo come paese di origine sicuro può essere effettuata, attraverso un decreto ministeriale, con eccezioni di carattere personale. Tuttavia, la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova. In ogni caso, le eccezioni personali, pur compatibili con la nozione di paese di origine sicuro, non possono essere ammesse senza limiti. Tali eccezioni, infatti, non sono ammesse a fronte di persecuzioni estese, endemiche e costanti, tali da contraddire, nella sostanza, il requisito dell'assenza di persecuzioni che avvengano generalmente e costantemente, secondo l'allegato I alla direttiva 2013/32, perché, altrimenti, sarebbe gravemente pregiudicato il valore fondamentale della dignità e, con esso, la connotazione dello Stato di origine come Stato di diritto, il quale postula il rispetto delle minoranze nel nucleo irriducibile dei diritti fondamentali della persona.Il giudice della convalida, garante, nell'esame del singolo caso, dell'effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al Ministro degli affari esteri e agli altri Ministri che intervengono in sede di concerto, ma è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale.Sulla scorta di tali argomenti la S.C., ha rinviato a nuovo ruolo la decisione del ricorso, dichiarando espressamente – in linea con le stesse conclusioni della P.G. – di voler partecipare al dialogo fra le supreme corti, offrendo, nello spirito di leale cooperazione, la propria ipotesi di lavoro, nell'attesa che la Corte di giustizia Europea si pronunci, nell'udienza ormai prossima del 25 febbraio 2025, su plurimi ricorsi pregiudiziali, avanzati tanto da giudici italiani del merito quanto dal Tribunale amministrativo regionale di Berlino, su una serie di quesiti sicuramente interferenti con la decisione del caso concreto ed in grado di fornire alla S.C., nel suo fondamentale ruolo di organo nomofilattico, la possibilità di dettare un principio di diritto destinato ad operare anche per il futuro che tenga conto dei principi che verranno espressi dalla corte sovranazionale.

Questo è il riassunto dell'ordinanza interlocutoria n. 34898 del 30/12/2024, in materia di stranieri, con cui la Corte Suprema di Cassazione ha commentato la propria decisione in merito all'ordinanza di non-convalida del trattenimento di un cittadino egiziano da parte del Tribunale di Roma, in merito alla quale le "Amministrazioni Statali" avevano fatto ricorso.

Che cosa ha detto la Cassazione? Che spetta ai ministri competenti definire quali siano o meno i Paesi sicuri, ma un giudice "è chiamato a riscontrare, nell'ambito del suo potere istituzionale, in forme e modalità compatibili con la scansione temporale urgente e ravvicinata del procedimento de libertate, la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento. Pertanto, egli è chiamato a verificare, in ipotesi limite, se la valutazione ministeriale abbia varcato i confini esterni della ragionevolezza e sia stata esercitata in modo manifestamente arbitrario o se la relativa designazione sia divenuta, ictu oculi, non più rispondente alla situazione reale".

In pratica, l'ordinanza ha fotografato quanto accaduto alcune settimana fa, ritenendo corrette le decisioni del Tribunale di Roma e rimandando l'indicazione di linee guida da stilare in materia a ciò che sentenzierà in proposito la Corte di Giustizia il prossimo 25 febbraio, a seguito della questione pregiudiziale sollevata dal Tribunale di Roma nelle cause riunite C758/24 e C-759/24, Alace e altro, nell'udienza pubblica presso la Seconda Sezione.

"La pendenza di tali rinvii pregiudiziali e la prossima decisione da parte della Corte di giustizia  - fa notare la Cassazione - suggeriscono di differire la discussione del presente ricorso a una nuova udienza. La pronuncia della Corte di giustizia, infatti, è destinata ad avere effetti sulla decisione che questa Corte è chiamata ad emettere e a orientarne i principi ispiratori.Prima di decidere il ricorso e di enunciare, con una sentenza rivolta anche alle future applicazioni, principi che sono inevitabilmente destinati a risentire dell'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione da parte della Corte di giustizia, questo Collegio ritiene opportuno rinviare la decisione del ricorso ad altra udienza. L'attesa non è abdicazione del giudice di legittimità al ruolo nomofilattico né al compito di decidere in tempi ragionevoli il ricorso.La Corte di cassazione italiana, recependo le conclusioni del Pubblico Ministero, rinvia la decisione della causa in vista della elaborazione di un prodotto della propria giurisprudenza più maturo ed affidabile. Anche l'Ufficio del Procuratore generale della Corte di cassazione, nella memoria redatta nella prossimità della pubblica udienza e nella discussione nell'udienza pubblica, ha evidenziato ragioni di cautela in considerazione della rilevanza giuridica della questione e della circostanza che il giudice di ultima istanza, nella pendenza di giudizi di rinvio pregiudiziale, ha l'onere, in uno spirito di leale cooperazione, di attendere il pronunciamento della Corte di giustizia, anche per evitare una sovrapposizione di decisioni potenzialmente contrastanti tra loro.La competenza esclusiva della Corte di giustizia nel fornire l'interpretazione definitiva del diritto dell'Unione da applicare in modo uniforme in tutti gli Stati membri è un aspetto fondamentale del patrimonio costituzionale europeo. Tale competenza esclusiva assicura l'eguaglianza davanti al diritto dell'Unione europea. Il procedimento di rinvio pregiudiziale attivato dai giudici di merito italiani concorre ad assicurare l'unità di interpretazione del diritto dell'Unione, permettendo così di garantire la coerenza, la piena efficacia e l'autonomia di tale diritto, nonché, in ultima istanza, il carattere peculiare dell'ordinamento istituito dai trattati".

Nonostante la Cassazione abbia spiegato chiaramente la correttezza dell'operato del Tribunale di Roma, ecco come alcuni parlamentari (post) fascisti hanno commentato l'ordinanza interlocutoria, supportati dai lanci dell'Agenzia Ansa che da tempo, ormai, ha ripreso il nome originale di Agenzia Stefani... 

Augusta Montaruli: "La Corte di Cassazione lo ha detto chiaramente: la scelta dei Paesi sicuri spetta al Governo e non alla magistratura. Ora, più forti e solidi, proseguiremo lungo la strada intrapresa, l'unica possibile per il contrasto all'immigrazione clandestina. Questo Governo e Fratelli d'Italia lotteranno sempre per la salvaguardia degli italiani, della Nazione, senza farsi intimidire da chi vuole arricchirsi sulla pelle degli ultimi".Carlo Fidanza: "Avevamo ragione noi! Sui Paesi sicuri per i rimpatri deve decidere il Governo, non qualche tribunale: lo scrive la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione in un'ordinanza interlocutoria che ristabilisce ordine e buonsenso. Ora avanti così, continuando il contrasto all'immigrazione irregolare come ci hanno chiesto gli italiani!"Lucio Malan: "La Cassazione oltre a rinviare alla Corte di Giustizia Ue, precisando che si tratta comunque di un atto di rispetto verso di essa, ribadisce in maniera netta che la competenza sulla decisione di quando un Paese è o non è sicuro spetta in via esclusiva al governo. Quindi, chi per settimane da sinistra ha attaccato il Governo e il ‘modello Albania', che peraltro tutta Europa vuole conoscere e utilizzare, dovrebbe leggersi l'ordinanza e chiedere scusa".

In pratica, le dichiarazioni sopra riportate sono un completo ribaltamento della realtà, poiché riferiscono solo una parte di ciò che il presidente relatore della Cassazione, Alberto Giusti, ha scritto nell'ordinanza. Quale insegnamento dobbiamo trarne? Le possibilità sono tre: che i (post) fascisti siano pigri e non abbiano voglia di leggere un testo nella sua completezza; oppure che i (post) fascisti siano degli idioti incapaci di comprendere ciò che leggono; oppure che i (post) fascisti mentano spudoratamente, sapendo di mentire, perché si rivolgono a degli italiani che ritengono stupidi o disinformati o incapaci o impossibilitati di informarsi correttamente.

Di certo è che quando la maggioranza che supporta un governo arriva a stravolgere in modo così evidente la realtà per sostenere il falso, c'è da preoccuparsi eccome... perché tale metro non può che essere il principio guida dell'esecutivo Meloni, l'esatto contrario di ciò che dovrebbe accadere in uno stato democratico.