Il Senato, con 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astensioni, questo giovedì ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla legittima difesa, uno dei punti più importanti del programma politico della Lega, promosso da Matteo Salvini.

Una riforma sulla materia era già stata introdotta, sempre per volontà della Lega, nel 2006. Nonostante i tentativi in tal senso, quella legge non è stata in grado di stabilire a priori che la legittima difesa non sia mai punibile. Doveva essere un giudice ad accertare la sussistenza di requisiti tali da giustificare la reazione di chi è stato aggredito.

La nuova legge voluta da Salvini ha portato alcune modifiche al testo del 2006, estendendone l'applicazione in relazione ai luoghi e, soprattutto, cercando di rendere irresponsabile delle proprie azioni chiunque ferisca od uccida un'altra persona come conseguenza di una legittima difesa.

Come è stato possibile, senza modificare la Costituzione, rendere ammissibile contrapporsi, con qualunque mezzo, a colui che viola una proprietà privata? Aggiungendo nel testo della precedente norma l'avverbio "sempre".

Di seguito, espresse in neretto, le principali modifiche apportate alla precedente legge:

Art. 52 c.p.
Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione

Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone.


Art. 55 c.p.
Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.


Nonostante gli sforzi "lessicali", anche le modifiche approvate con l'attuale legge, non potranno impedire ad un giudice di valutare una legittima difesa e la sua proporzionalità. Quindi, che cosa cambia rispetto a prima? Poco o nulla, se non che adesso alle persone viene fatto credere, surrettiziamente, che potranno sparare a chiunque entri in casa loro per rubare. Ma non è così.

E quali saranno le conseguenze? Che aumenterà il numero di quanti si muniranno di porto d'armi e acquisteranno una pistola. Di conseguenza aumenterà il ricorso alle armi in caso di furti e rapine. E, purtroppo, aumenterà anche il numero di morti e feriti. Inoltre, rispetto a prima, adesso chi spara crederà di poterlo fare sempre e comunque impunemente! Quindi, aumenterà anche il numero di persone che dovranno affrontare processi e condanne per eccesso di legittima difesa.

Coloro che ne subiranno le conseguenze sapranno chi ringraziare...