(Prima parte) 
Vorrei che vi domandaste se la vostra vita è stata “influenzata” da qualche segreto di Stato. Moltissimi risponderebbero di no invece vi invito a riflettere su quanto vi mostrerò. Occorre conoscere la normativa in materia per questo ho pensato di pubblicare un paio di articoli della legge che disciplina i servizi segreti. È importante leggerla per avere le idee chiare e poter valutare con occhio critico quello che è accaduto e sta accadendo e vi rendere conto che la nostra vita è stata toccata direttamente o indirettamente da decisioni prese a nostra insaputa e quante volte è stato usato il segreto di Stato impropriamente per servire interessi particolari.

Sarà la legge che ci indicherà la via da seguire e il criterio da adottare per valutare le varie situazioni che sottoporrò alla vostra attenzione, di seguito sono riportate alcune parti della legge in vigore collegandole alle istituzioni, le relative competenze, limiti costituzionali e controlli. Andiamo ad incominciare!

La riforma definitiva dei servizi segreti
(tratto dal testo integrale)

Art. 41. Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato

  1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall’articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dall’articolo 40 della presente legge, se è stato opposto il segreto di Stato, l’autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.

  2. L’autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell’esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

  3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l’esistenza del segreto di Stato.

  4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l’autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l’ulteriore corso del procedimento.

  5. L’opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all’autorità giudiziaria l’acquisizione e l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

  6. Non è, in ogni caso, precluso all’autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

  7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell’insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l’autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

  8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

  9. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell’opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all’articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l’opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.


Art. 42. Classifiche di segretezza

  1. Le classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attività o cose ai soli soggetti che abbiano necessità di accedervi e siano a ciò abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

  2. La classifica di segretezza è apposta, e può essere elevata, dall’autorità che forma il documento, l’atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero è responsabile della cosa, o acquisisce dall’estero documenti, atti, notizie o cose.

  3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo, segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.

  4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all’interno di ogni atto o documento, le parti che devono essere classificate e fissa specificamente il grado di classifica corrispondente ad ogni singola parte.

  5. La classifica di segretezza è automaticamente declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di classifica.

  6. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica il rispetto delle norme in materia di classifiche di segretezza. Con apposito regolamento sono determinati l’ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui è conferito il potere di classifica e gli uffici che, nell’ambito della pubblica amministrazione, sono collegati all’esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, nonché i criteri per l’individuazione delle materie oggetto di classifica e i modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica.

  8. Qualora l’autorità giudiziaria ordini l’esibizione di documenti classificati per i quali non sia opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati all’autorità giudiziaria richiedente, che ne cura la conservazione con modalità che ne tutelino la riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.

  9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni stadio della declassificazione, nonché quelli privi di ogni vincolo per decorso dei termini, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

 
Il segreto di Stato è un vincolo giuridico che pregiudica la divulgazione di una determinata notizia al di fuori dell'ambito dei soggetti autorizzati, al fine di tutelare la sicurezza nazionale di uno Stato ponendo delle sanzioni nei confronti di chi violi tale obbligo.

È la Costituzione che determina a legislazione in materia: libertà di informazione e diritto alla sicurezza, e in casi specifici, diritto di difesa e diritto alla privacy (inviolabilità del domicilio e segretezza delle comunicazioni), che potrebbero subire deroghe con l'apposizione del segreto. 

Il segreto di Stato può riguardare fatti di natura militare (segreto militare), diplomatica o politica. Qui sorge il limite costituzionale posto sulla segretezza dei documenti in quanto può ledere il diritto di cronaca dei giornalisti e il diritto d'informazione dei cittadini, così come le sanzioni per chi entra in possesso di taluni documenti e li pubblica, possono tradursi in una forma di censura che potrebbe ledere la libertà di stampa. 

La normativa prevede quattro possibili livelli di classificazione dei documenti (cartacei o informatici): riservato, riservatissimo, segreto, segretissimo che viene stampigliato sul documento o la sigla del documento che indica il livello di sicurezza e di segretezza. 

Le informazioni così classificate sono disciplinate dall'art. 262 del codice penale. Secondo il codice dell'ordinamento militare l'accesso - in consultazione e/o aggiornamento - da parte di persone fisiche o giuridiche a tali risorse, e il trattamento del loro contenuto informativo, sono subordinati alla richiesta e al rilascio di un nulla osta

  • Nulla Osta Sicurezza (NOS): per le persone fisiche, quali militari e funzionari della pubblica amministrazione.
  • Nulla Osta Sicurezza Industriale: per la partecipazione degli operatori economici a pubbliche gare di appalto o di fornitura.

A partire dal 2017, il richiedente è tenuto a compilare un foglio notizie relative agli anni più recenti della propria vita privata e personale extralavorativa. Il rilascio dei due Nulla Osta compete al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che risponde alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Con riferimento ai limiti materiali alla segretazione, la legge prevede che mai possano essere oggetto del segreto notizie, documenti o cose, relativi a fatti di terrorismo o eversivi dell'ordine costituzionale, o a fatti costituenti i delitti di strage, associazione mafiosa e scambio elettorale politico-mafioso, ad esclusione dei nomi degli informatori della polizia e dei servizi di sicurezza; è inoltre vietato coprire con il segreto condotte di appartenenti ai servizi di sicurezza poste in essere in violazione della disciplina della speciale causa di giustificazione approntata dalla stessa legge n. 124 del 2007 per il personale dei servizi. 

Il Presidente del Consiglio ha il dovere di rimuovere il vincolo di segretezza quando vengono meno le esigenze che ne avevano giustificato l'apposizione; qualora la sussistenza del segreto incida su interessi di Stati esteri o di organizzazioni internazionali il provvedimento con cui è disposta la cessazione del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravità, e a condizione di reciprocità, è adottato previa intesa con le autorità estere o internazionali competenti (art. 39, comma 10). 

L'estensione temporale della secretazione non può superare i quindici anni calcolati dal momento dell'apposizione del segreto, tuttavia il Presidente del Consiglio può disporre una o più proroghe. In nessun caso può essere superata la durata massima di trenta anni. 

Alla faccia della “pubblica fede” e dei limiti dettati dalla necessità vi sottopongo alcuni luminosi esempi.

Secondo il fu Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, in Italia «non esistono segreti di Stato che non siano già noti» (…) «secondo una vecchia tradizione, se si vuole tutelare una notizia, l'autorità ha un solo sistema: non lasciare nulla per iscritto e mentire oralmente». 

Governo Prodi II, in seguito alle dichiarazioni del pentito Carmine Schiavone sui rifiuti nucleari e tossici verbalizzate nel 1993, il governo pose nel 1997 il segreto di Stato, tolto dopo 16 anni solo nel novembre del 2013. Gli atti sono stati resi pubblici perché lo stesso pentito ha rilasciato una serie di interviste disvelando la vicenda che sta costando la vita a migliaia di cittadini rendendo inutile l’apposizione del segreto. 

Carmine Schiavone il 16 gennaio del 2014 rilasciava un’intervista al giornale tedesco Der Spiegel dove emergeva che fu proprio Giorgio Napolitano a far secretare i verbali dell'audizione.  Napolitano ha smentito, ma resta il fatto che era Ministro degli Interni e un ministro non può essere ignaro di cosa viene secretato. Poi c’è da domandarsi perché fu posto il segreto visto che ledeva il diritto costituzionale della tutela della salute pubblica per migliaia di cittadini inermi e inconsapevoli che si nutrivano con alimenti contaminati da sostanze mortali.

Se il governo Prodi voleva tutelare la salute pubblica la vicenda doveva essere portata a conoscenza dei cittadini, dovevano essere individuati i responsabili, punirli in maniera esemplare e addebitare loro i costi del risanamento ambientale invece…..

Il governo Romano Prodi II  ha apposto il segreto di Stato sul caso di Abu Omar (confermato poi dal successivo Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi). 

Governo Berlusconi III ha apposto il segreto di Stato sui lavori di ristrutturazione della propria villa privata in Sardegna.

Nel 2008 il governo Berlusconi IV ha confermato il segreto di stato opposto alle indagini sulla collaborazione dei servizi segreti italiani all'extraordinary rendition compiuta in Italia da agenti della CIA nei confronti di Abu Omar. Marco Mancini è stato quindi prosciolto per improcedibilità.

Di incoerenze e leggerezze nell’apporre il segreto di Stato ve ne sono molte, soprattutto nell’ambito delle stragi di Stato e degli elementi dell’eversione nera, dei servizi deviati: solo la verità ci potrà liberare da questa ragnatela di menzogne e cercare di riappropriarci dei nostri destini.

(Vai alla seconda parte: la Repubblica di Pulcinella)