La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi ha ritenuto infondati i motivi proposti e in particolare riguardo al terzo motivo ha modo di precisare che «l’assemblea condominiale, se può disporre, con le prescritte maggioranze, dei diritti relativi alle parti comuni dell’edificio, non può disporre dei diritti relativi alle parti di proprietà esclusiva dei singoli condomini. Pertanto, la delibera dell’assemblea condominiale di
approvazione dell’accordo transattivo non poteva in alcun modo vincolare gli attori nella disposizione e nella tutela dei loro diritti».