L’art. 190 del Codice della Strada stabilisce alcune regole da seguire per evitare di investire pedoni. Tra tali regole vi è l’obbligo per i pedoni di transitare sui marciapiedi o sulle aree a loro riservate. Lo stesso codice della strada, inoltre contiene una serie di norme comportamentali per l’automobilista.

Purtroppo ogni anno si registra un triste record: investimento pedoni. In buona parte dei casi gli investiti perdono la vita. 

Gli automobilisti sono tenuti a:

Rispettare i limiti di velocità, soprattutto in prossimità di centri abitati;
Non possono mettersi alla guida se hanno bevuto alcol o se hanno fatto uso di sostanze (droghe di ogni genere);
Devono fermarsi e dare la precedenza ai pedoni che attraversano sulle strisce, e anche a quelli che sono in procinto di farlo;
Sono’ obbligati a fermare l’auto con semaforo rosso;
Devono prestare soccorso al pedone investito, e allertare immediatamente le forze dell’ordine e il 118;
Non parlare al telefono, se non con auricolari o in viva voce;
Vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo alla guida (tablet, pc ecc.);
La sosta di veicoli è vietata nei sovra passaggi, nei sottovia, sotto a portici e fornici salvo diversa segnalazione

Esistono delle regole e degli obblighi anche per i pedoni, perché come vedremo, non sempre hanno tutte le ragioni.

In assenza di strisce pedonali o posizionate ad almeno 100 metri dal punto in cui bisogna attraversare, il pedone può attraversare solo in senso perpendicolare (non obliquo), facendo attenzione a situazioni di pericolo (sopraggiungere di auto ad alta velocità ecc.). 
Sia in presenza o in assenza di strisce, il pedone deve guardare la strada prima di attraversare sia da dove provengono le auto sia dall’altro lato, e da ambedue i lati se si tratta di una strada a doppio senso di marcia;
Dove disponibili, il pedone deve utilizzare le strisce pedonali, le altre aree di attraversamento, sottopassaggi o sovrapassaggi;
Il pedone può circolare sui marciapiedi, sulle banchine, nelle aree verdi o altri spazi adibiti alla circolazione dei pedoni e non al centro delle strade riservate alle auto;
Il pedone non può attraversare improvvisamente una strada o una piazza, senza rispettare semaforo pedoni, strisce pedonali e negli altri casi sopra indicati;
In assenza di aree adibite alla circolazione dei pedoni o se siano ingombre, inagibili, interrotte, i pedoni devono circolare sul margine della strada opposta al senso di marcia dei veicoli, in modo da non essere da ostacolo alla circolazione delle autovetture;
proteggere bambini e passeggini facendoli circolare al riparo del passaggio delle auto, e se possibile su aree esterne alla carreggiata

Tutelaprima ha pubblicato un vademecum per automobilista e pedone