A partire dal 15 dicembre, entrano in vigore le nuove misure sull'obbligo di vaccinazione contro il Covid previste dal Decreto-legge del 26 novembre 2021 , n. 172, recante "misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali".

"Ritenuta  la  straordinaria  necessità  e  urgenza  di   estendere l'obbligo vaccinale ad alcune categorie di soggetti che  prestano  la propria attività lavorativa in settori particolarmente esposti", il provvedimento estende l'obbligo di vaccinazione, finora previsto solo per gli operatori della sanità,  anche alle seguenti categorie di lavoratori:
 
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
 
b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, nonché degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124;
 
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (ovvero strutture sanitarie e socio sanitarie);

 d) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori.

Inoltre, nel decreto è indicato che "l'adempimento dell'obbligo  vaccinale  previsto  per  la  prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute".
 
Negli istituti scolastici il controllo del rispetto dell’obbligo verrà demandato ai dirigenti scolastici. I docenti senza super green pass verranno sospesi dal servizio e dalla retribuzione, esattamente come fino ad oggi accadeva per il personale sanitario, ma manterranno il posto di lavoro. I dirigenti possono provvedere alla sostituzione del personale docente sospeso stipulando contratti a tempo determinato che si risolvono quanto i soggetti sostituiti abbiano adempiuto all’obbligo vaccinale.
 
Per quanto invece riguarda l'ambito sanitario, i controlli restano demandati ai responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale obbligato.
 
Coloro che rifiuteranno la vaccinazione verranno sospesi dall'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Il decreto chiarisce però che nel periodo di sospensione, "non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".