Martedì 5 dicembre, l'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato in via definitiva, all'unanimità, il ddl nn. 851 recante disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche.

Il provvedimento, che aveva già avuto l'ok dalla Camera, è stato approvato con 139 voti favorevoli.

Le disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche, finalizzate alla prevenzione delle discriminazioni e alla tutela dei diritti di queste ultime. In particolare, accomunano tutte le proposte prevedono il divieto di richiedere informazioni concernenti lo stato di salute - e, in particolare, patologie oncologiche pregresse - in sede di stipula di contratti di assicurazione e di contratti concernenti operazioni e servizi bancari e finanziari, quando sia trascorso un determinato numero di anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia (il riferimento all’assenza di recidive/ricadute è contenuto in tutti i ddl in esame, fatta eccezione per l’Atto Senato n. 772).

È opportuno rilevare che l’AS 851, già approvato dalla Camera dei deputati, reca un ambito di applicazione più ampio: il divieto infatti trova applicazione pure con riguardo alla “stipulazione di ogni altro tipo di contratto, anche esclusivamente tra privati”; inoltre, si individua il soggetto tutelato nella “persona fisica contraente”, mentre gli altri disegni di legge si riferiscono al “consumatore” (per la definizione di consumatore v. infra, scheda su ddl n. 113). 

Il testo approvato prevede anche che  nelle procedure per l’adozione, richiesta di mutui e pratiche bancarie e assicurazioni, così come nelle procedure concorsuali, non sia ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute relativamente a patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da piu’ di dieci anni alla data della richiesta.