Crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di aggressione sono tutti gravissime violazioni del diritto internazionale umanitario, e cioè atti e comportamenti che attentano gravemente ai valori sui quali è fondata la comunità internazionale.
Quando una persona commette uno di questi crimini internazionali, può essere punita non solo dalla giurisdizione penale del proprio Paese, ma anche da appositi tribunali internazionali, come fu ad esempio il Tribunale di Norimberga, o i Tribunali internazionali della Ex Jugoslavia, e del Ruanda. Questi Tribunali, istituiti con appositi trattati, sono oramai chiusi. Esiste invece una istituzione permanente che si occupa di giudicare i crimini internazionali ed è la Corte penale internazionale. La Corte Penale internazionale, creata con lo Statuto di Roma del 1998, e operativa dal 2002, si occupa di giudicare le persone (non gli Stati) che si rendono responsabili di crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di aggressione.
Lasciando da parte i crimini di aggressione e le differenze che corrono tra i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità, elenchiamo più nel dettaglio questi crimini riconosciuti e perseguiti dal diritto internazionale:
- Crimini di Guerra
I crimini di guerra sono gravi violazioni delle norme che disciplinano i conflitti armati. Ma quali sono queste norme?
Lo Statuto di Roma, che istituisce la Corte penale internazionale prevede due categorie di crimini di guerra:
la prima è costituita dalle gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e la seconda dalle altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili nel quadro consolidato di diritto internazionale.
le 4 Convenzioni di Ginevra del 1949 e i protocolli addizionali del 1997 prevedono le disposizioni a tutela delle vittime dei conflitti internazionali. Sono gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra: tortura o trattamenti inumani, inclusi gli esperimenti biologici; il causare grandi sofferenze o gravi lesioni al''integrità fisica o alla salute; la distruzione o l'appropriazione di beni non giustificate da necessità militari o compiute su larga scala illegalmente ed arbitrariamente; i crimini contro i prigionieri di guerra, deportazione, trasferimento o detenzione illegale; cattura di ostaggi).
Nelle altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale dei conflitti armati, lo Statuto della Corte penale internazionale individua i seguenti comportamenti: attacchi intenzionali contro i civili, attacchi contro beni che non sono obiettivi militari, contro edifici di culto, ospedali, monumenti e beni storici ed artistici, contro mezzi e persone delle missioni di soccorso umanitario e di peace keaping, danni diffusi e duraturi all'ambiente naturale, uso di gas tossici, di armi biologiche, di armi e proiettili non consentiti, e ancora, lo stupro, le violenze sessuali, la riduzione in schiavitù, la deportazione degli occupati, o trasferimento della propria popolazione nei siti occupati etc..). - Crimini contro l'Umanità
I crimini contro l'umanità sono atti specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di Roma, commessi nell'ambito di un esteso e sistematico attacco contro popolazioni civili, e con la consapevolezza dell'attacco. - Genocidio
Sono considerati crimini di genocidio gli atti il cui scopo è la distruzione totale o parziale di un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. In particolare, tra di essi figurano: l'uccisione; i danni gravi all'integrità fisica o psichica; le misure per impedire le nascite o distruggere fisicamente un gruppo etnico; il trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro.
Sui crimini appena riassunti, come detto, ha giurisdizione la Corte Penale Internazionale per dar seguito alle violazioni elencate nello Statuto di Roma.
Perché ricordare ogni volta ciò che ormai dovrebbe essere evidente a tutti, in relazione a quanto sta accadendo in Medio Oriente dallo scorso 7 ottobre?
Perché, in funzione della propaganda, nel democratico e libero occidente si tenta, da parte dei politici di ogni nazione e grado e dell'informazione, di alterare e distorcere la realtà per voler giustificare il genocidio in atto a Gaza con quanto accaduto durante l'attacco dei miliziani palestinesi nel sud di Israele.
Una propaganda che viene incrementata di volta in volta con nuovi dettagli, sempre più terribili e quasi sempre mai provati, dei crimini commessi dai palestinesi nell'invasione di due mesi fa. Così, dai bambini decapitati di cui però non sono state fornite prove, si è passati in questi giorni alle donne stuprate, poi mutilate, poi sventrate ... e via di questo passo con dettagli di volta in volta sempre più orripilanti. Tali accuse si basano quasi esclusivamente (se non esclusivamente) su testimonianze, mentre le prove sono già state seppellite con i cadaveri! Hamas nega le accuse.
Ma perché volersi accanire nel voler descrivere come sono stati uccisi 845 civili (le altre circa 300 persone morte erano militari)? In base al diritto internazionale, i combattenti palestinesi hanno comunque commesso un crimine di guerra uccidendo in un'invasione dei civili. E, pertanto, già per tale motivo i loro capi sono meritevoli di essere perseguiti in base al diritto internazionale e ai suoi organi di giustizia.
Sempre secondo il diritto internazionale, uno Stato non è autorizzato a rispondere con un crimine di guerra ad un precedente crimine di guerra. Tali crimini sono punibili dalla giurisdizione penale di un Paese o dalla CPI ... che Israele sta implicitamente riconoscendo, accettando che i suoi investigatori accertino i crimini commessi dai palestinesi il 7 ottobre.
Ma perché, in maniera sempre più accanita, gli israeliani e chi supporta la reazione israeliana iniziata lo stesso giorno dell'attacco vuole aggiungere ulteriori dettagli a qualcosa che già di per sé è condannabile?
Perché costoro si rendono conto che la supposta guerra di difesa contro Hamas e gli altri gruppi di resistenza palestinese, dopo 16mila civili uccisi (20mila con i dispersi) e oltre 40mila civili feriti (di cui anche in maniera permanente con mutilazioni e paralisi), in aggiunta alla distruzione di edifici e infrastrutture, ogni giorno che passa è sempre più difficile farla digerire all'opinione pubblica.
In Italia, ieri, gli ebrei (sionisti) delle varie comunità nazionali hanno organizzato una manifestazione per giustificare il genocidio in atto a Gaza, con la scusa di denunciare una crescita esponenziale dell'antisionismo nel nostro Paese. Oltre a qualche rappresentante delle opposizioni, alla messinscena ha partecipato quasi l'intero governo Meloni, con i suoi ministri che non hanno detto una sola parola di condanna per lo sterminio di civili di cui l'IDF ed il governo di Tel Aviv si stanno rendendo responsabili, per condannare i seguenti crimini commessi contro gli ebrei italiani: due (2) pietre d'inciampo sporcate a Roma, una scritta su un muro dell'ex ghetto di Roma in cui la Stella di David era paragonata alla croce uncinata nazista e il supporto ai palestinesi (con tanto di bandiera palestinese!) in alcune manifestazioni e in alcune università.
Scherziamo? Purtroppo no.
Quelli che hanno partecipato alla manifestazione dell'Ucei che si è tenuta in piazza del Popolo a Roma, così come i giornalisti e la quasi totalità dei leader occidentali, non sanno o fanno finta di non sapere che Israele si è già resa responsabile del reato di genocidio già solo sottoponendo deliberatamente i palestinesi a Gaza a condizioni di vita tali da comportarne la distruzione fisica, totale o parziale (articolo 6/c dello Statuto di Roma).
I civili di Gaza dipendevano interamente da ciò che Israele consentiva di far entrare nella Striscia. Il ministro della Difesa di Tel Aviv, da due mesi ha impedito che i beni primari per la sopravvivenza continuassero ad essere a disposizione dei civili palestinesi... poi c'è tutto il resto.
Pertanto, in base allo Statuto di Roma, anche i rappresentanti del governo israeliano sono criminali internazionali, così come i leader dei governi dei Paesi che ne stanno supportando i crimini:
Statuto di Roma. Art. 25 Responsabilità penale individuale
1. La Corte è competente per le persone fisiche in conformità al presente Statuto.
2. Chiunque commetta un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte è individualmente responsabile e può essere punito secondo il presente Statuto.
3. In conformità del presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte:
- a) quando commette tale reato a titolo individuale o insieme ad un'altra persona o tramite un'altra persona, a prescindere se quest'ultima è o meno penalmente responsabile;
- b) quando ordina, sollecita o incoraggia la perpetrazione di tale reato, nella misura in cui vi è perpetrazione o tentativo di perpetrazione di reato;
- c) quando, in vista di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo;
- d) contribuisce in ogni altra maniera alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di tale reato da parte di un gruppo di persone che agiscono di comune accordo. Tale contributo deve essere intenzionale e, a seconda dei casi:
i) mirare a facilitare l'attività criminale o il progetto criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o progetto comportano l'esecuzione di un crimine sottoposto alla giurisdizione della Corte; oppure
ii) essere fornito in piena consapevolezza dell'intento del gruppo di commettere il reato; - e) trattandosi di un crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altrui a commetterlo;
- f) tenta di commettere il reato mediante atti che per via del loro carattere sostanziale rappresentano un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato per via di circostanze indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia la persona che desiste dallo sforzo volto a commettere il reato o ne impedisce in qualche modo l'espletamento, non può essere punita in forza del presente Statuto per il suo tentativo, qualora abbia completamente e volontariamente desistito dal suo progetto criminale.
4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.
Ad un crimine non è consentito rispondere con un crimine.
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