Questa è la prima parte di una monografia che ho deciso di suddividere in brevi puntate a tema, per trattare un argomento molto poco studiato e sviluppato in chiave divulgativa, e cioè la connessione intima e imprescindibile tra il dettato Costituzionale e l’azione di qualunque governo di turno. Vedremo basi, definizioni, direzioni, errori, e infine rimedi.

Nostro faro saranno i primi 12 articoli della Costituzione, nei quali si celano i principi fondamentali a cui il legislatore deve vincolarsi, non potendo semplicemente conformarsi ad essi come per il resto dell’impianto costituzionale. La differenza è notevole, ove si pensi che per “vincolo” va inteso un perimetro d’interpretazione estremamente ridotto rispetto alla più permissiva “conformità”. I principi fondamentali sono anche prioritari per il legislatore, il quale non potrebbe mai porli in secondo piano rispetto ad altre norme costituzionali nel corso delle sue politiche sociali, economiche e strutturali.

Il primo tema sarà quello di chiarire bene cosa si intenda per “lavoro” in chiave costituzionale.

L’Italia è fondata sul lavoro (art. 1), come mezzo di garanzia dell’uguaglianza e dell’espressione del cittadino. Il lavoro non è inteso soltanto come quello tipico manuale o intellettuale, ma in qualunque sua forma ed espressione. Così Ruini relazionava parte di questo primo articolo, chiarendo la volontà dei costituenti di liberare il termine “lavoro” da qualunque definizione ristretta e, al contempo, prevedendo ogni altra ipotesi che possa consentire al cittadino di impegnarsi ed esprimersi in completa libertà.

Prima di ogni altro dettaglio vengono anche fissati i diritti inviolabili dell’uomo, il cui catalogo è desumibile dai termini utilizzati sul breve testo dell’art. 2. Ad esempio, quando si parla di “diritti della personalità” ci si riferisce al diritto alla vita stessa, alla salute fisica, psichica e morale, e così via. E per inviolabilità si intende l’indisponibilità, immutabilità e irrinunciabilità di tali diritti, i quali non possono subire alcuna modifica e limitazione da nessun’altra norma costituzionale che possa intervenire in futuro.

Possiamo già ricavare la priorità dell’integrità personale sul lavoro, assicurando al cittadino il diritto di non non dover essere mai danneggiato dall’occupazione che egli svolge.

Il legislatore ha un altro fondamentale compito per assicurare tale integrità, permettendo al cittadino di potersi esprimere ed essere uguale attraverso l’occupazione che egli sceglie. Tale compito è narrato attraverso l’art. 3, laddove la Repubblica si vincola a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (sic!).

Non è dunque ipotizzabile, ovvero rappresenta un disvalore, un cittadino privato del diritto di potersi esprimere in una qualunque occupazione lavorativa, poiché questo limiterebbe la sua libertà, uguaglianza e partecipazione alla vita dello Stato. E tale diritto viene meno allorché lo Stato non attivi politiche tese a comprendere e rimuovere gli ostacoli che impediscono a taluni cittadini di potersi esprimere in una qualunque occupazione.

Esiste anche il principio generale di ragionevolezza che naturalmente non consente di pretendere ciò che le risorse non sono in grado di realizzare. Tale principio, però, non viene meno solo quando si pretende in regime di risorse indisponibili, ma anche quando la pretesa si costituisce per effetto di una mala gestione di tali risorse, le quali vengono irragionevolmente spostate su obiettivi secondari, ancorché non costituzionalmente fondamentali, e comunque a copertura di esigenze anche in minima parte già soddisfatte. E d’altro canto si abbandona al proprio destino l’eventuale cittadino che soffre di quegli ostacoli sociali ed economici che il legislatore non può assolutamente ignorare.

Tornando alla libertà di lavoro, questa è ulteriormente rafforzata all’art. 4, che ne sancisce anche la necessità e l’utilità collettiva. Lo Stato deve promuovere il lavoro a cui il cittadino ha diritto, e questi ha anche il diritto/dovere di svolgere un’attività o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il relatore, presidente della Costituente, Meuccio Ruini, ha peraltro sottolineato come sia lavoratore anche lo studioso e il missionario.

Non v’è dunque dubbio circa l’universo delle attività manuali, intellettuali, morali e spirituali, in grado di spiegare costituzionalmente l’accezione del termine “lavoro”. L’unico presupposto richiesto dalla Repubblica è che l’attività scelta dal cittadino sia utile a qualcosa o qualcuno.
Un’attività può anche essere unicamente utile a se stessi, laddove si pensi – ad esempio – a un colono che autoproduce tutto o parte di ciò che consuma. O anche chi si occupa della cura della casa e della famiglia, ossia i “casalinghi” alla cui attività assimilabile ai ColF si associa l’alto valore morale e sociale della funzione svolta.

Il primo ostacolo al diritto fondamentale di esercitare qualunque attività si scontra immediatamente con l’apparente previsione – codificata al Titolo III della Costituzione – di ricavare del denaro. Ed essendo possibile procurarsene solo tramite il lavoro (ndr, eventuali rendite hanno pur sempre origine lavorativa), il colono appena visto nell’esempio non potrebbe esprimersi completamente nella sua scelta. Egli sarebbe perlomeno obbligato a una maggior produzione da trasformare in quel denaro necessario a partecipare completamente alla vita sociale e politica del paese. Peggio ancora per i casalinghi, che non hanno alcun modo per ricavare denaro dalla loro attività.

Parlando di “ostacolo” sol perché è ventilata l’ipotesi di trarre guadagno in denaro dall’attività, non stiamo pretendendo un po’ troppo? Violando così quel principio di ragionevolezza?

Vediamo. Nella definizione costituzionale di lavoro si scorgerebbe dunque una sorta di vincolo che a un esame superficiale parrebbe ostacolare una pletora di attività di alto valore ma economicamente improduttive, perlomeno nel senso del trasferimento uno-a-uno: dal beneficiario al prestatore. E questo poiché non stiamo considerando altri sistemi, uno-a-molti e molti-a-uno, come il risparmio, il minor costo sociale, e via discorrendo. Se lo facessimo, fermandoci alla superficiale dicotomia lavoro=denaro, lasceremmo ampi settori occupazionali inesprimibili, scoperti e privi di tutele.

Non sembra dunque si violi il principio di ragionevolezza nell’osservare la questione. Anzi, al contrario.

Ma da qui è importante proseguire la nostra analisi coordinando quanto abbiamo accertato sinora con la lettura coordinata del Titolo III, “Rapporti economici”, della Costituzione. Il prossimo tema sarà appunto quello di capire se c’è effettivamente questo corto circuito tra libertà occupazionale e  vincolo di retribuzione.

continua...



Base foto: Skywalter da Pixabay