La domanda riconvenzionale trasversale proposta, dall'ente previdenziale impositore, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, a titolo di risarcimento/ristoro per intervenuta prescrizione dei contributi previdenziali dipesa da inerzia ed inattività del riscossore predetto rientra nell'ambito della giurisdizione del Giudice ordinario, non della Corte dei Conti, e, segnatamente, nella competenza, ratione materiae, del Tribunale del lavoro.

E' quanto si ricava espressamente dalla sentenza della Corte di Appello di Catania (Sezione Lavoro) n. 191/2025 pubblicata il 19.03.2025, che si riporta qui a seguire:

"Si ritiene, inoltre, che l’oggetto della domanda riconvenzionale rientri nell’ambito della competenza del giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c.  in quanto implica la verifica del corretto adempimento del mandato conferito dall’ente di previdenza al concessionario per la riscossione del suo credito contributivo. In tale prospettiva, la cognizione della relativa controversia attiene - pur sempre - all’applicazione delle norme riguardanti la previdenza obbligatoria e, più in particolare, delle norme che disciplinano le modalità di riscossione della contribuzione obbligatoria da parte dell’ENPAM.Confermata la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, va confermata altresì la responsabilità di ADER per la mancata riscossione del credito, portato dalla cartella impugnata e dichiarato prescritto. Sul punto, la Suprema Corte (in caso analogo, relativo a crediti contributivi di Cassa Forense) ha così statuito: “l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 1980, art. 18, comma 5, seconda parte in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sè in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato” (Cass. n. 27218/2018). Va conseguentemente confermata anche la condanna di ADER al pagamento in favore dell’ENPAM della somma liquidata in sentenza e non specificamente contestata nell’importo dal concessionario. D’altro canto, il danno subito dall’ente è senz’altro corrispondente al valore della contribuzione prescritta, tenuto conto del fatto che, in un sistema previdenziale a ripartizione, la provvista finanziaria derivante dalla contribuzione ha – quale suo scopo primario – quello di consentire il pagamento delle pensioni in corso di godimento e considerato il fatto che l’estinzione del credito contributivo (nella specie, perché prescritto) determina la riduzione di tale provvista".


Avv. Angelo Ascanio Benevento 
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