Nella riunione di giovedì 8 luglio del Consiglio dei Ministri, tra i temi in discussione, i principale era quello relativo alla riforma della Giustizia, per quanto riguarda i procedimenti penali.

Il Consiglio dei Ministri - in base a quanto riassunto in una nota di Palazzo Chigi - ha approvato all'unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (A.C. 2435) proposti dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia.

Prima di ricevere il via libera da tutti i partiti della maggioranza, il premier Draghi ha mediato con i 5 Stelle le modifiche da apportare alla prescrizione.

Questi i contenuti della nuova riforma previsti dalla Cartabia (fonte Agi):


PRESCRIZIONE

Viene confermata l'attuale disciplina, che prevede lo stop alla prescrizione dopo la sentenza di primo grado (sia in caso di condanna sia in caso di assoluzione). Inoltre, si stabilisce una durata massima di due anni per i processi d'appello e di un anno per quelli di Cassazione. È prevista la possibilità di una ulteriore proroga di un anno in appello e di sei mesi in Cassazione per processi complessi relativi a reati gravi (per esempio associazione a delinquere semplice, di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, violenza sessuale, corruzione, concussione). Decorsi tali termini, interviene l'improcedibilità. Sono esclusi i reati imprescrittibili (puniti con ergastolo). 


DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO PENALE TELEMATICO, DEPOSITO ATTI E NOTIFICHE
Si delega il Governo a rendere più efficiente e spedita la giustizia penale attraverso la digitalizzazione e le tecnologie informatiche. Si prevede tra l'altro che il deposito degli atti e le notifiche possano essere effettuate per via telematica, con notevole risparmio di tempo.


INDAGINI PRELIMINARI
Si stabilisce che il pubblico ministero possa chiedere il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una “ragionevole previsione di condanna”. Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato. Inoltre, alla scadenza del termine di durata massima delle indagini, fatte salve le esigenze specifiche di tutela del segreto investigativo, si prevede un meccanismo di pubblicazione degli atti, a garanzia dell'indagato e della vittima, anche per evitare la prescrizione del reato sia associato a un intervento del giudice per le indagini preliminari che in caso di stasi del procedimento.


CRITERI DI PRIORITÀ

Gli uffici del pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure e da sottoporre all'approvazione del Consiglio Superiore della Magistratura.


EFFETTI ISCRIZIONE NOTIZIA REATO

In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza, si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo.


UDIENZA PRELIMINARE

Si limita la previsione dell'udienza preliminare a reati di particolare gravità e, parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio. Il giudice dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna. 


APPELLO

Si conferma in via generale la possibilità – tanto del pubblico ministero, quanto dell'imputato – di presentare appello contro le sentenze di condanna e proscioglimento. Si recepisce il principio giurisprudenziale dell'inammissibilità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi. Si prevedono limitate ipotesi di inappellabilità delle sentenze di primo grado, per esempio in caso di proscioglimento per reati puniti con pena pecuniaria e di condanna al lavoro di pubblica utilità.


CASSAZIONE
Si introduce un nuovo mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Cassazione, per dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Inoltre, si prevede la trattazione dei ricorsi con contraddittorio scritto, salva la richiesta formulata dalle parti di discussione orale in pubblica udienza o camera di consiglio partecipata.


PROCEDIMENTI SPECIALI

Sul patteggiamento si prevede che, quando la pena detentiva da applicare superi i due anni (cosiddetto patteggiamento allargato), l'accordo tra imputato e pubblico ministero possa estendersi alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Quanto al giudizio abbreviato si prevede, tra l'altro, che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto, nel caso di mancata proposizione di impugnazione da parte dell'imputato. Inoltre nel caso di mutamento del giudice o del collegio in un giudizio ordinario, si prevede che, nell'ipotesi di mutamento del giudice o di uno o più componenti del collegio, il giudice disponga, in caso di testimonianza acquisita con videoregistrazione, la riassunzione della prova solo quando lo ritenga necessario sulla base di specifiche esigenze.


QUERELA

Si delega il Governo ad estendere la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con pena non superiore nel minimo a due anni, salva la procedibilità d'ufficio, se la vittima è incapace per età o infermità.


PENA PECUNIARIA

Si mira a razionalizzare e semplificare il procedimento di esecuzione delle pene pecuniarie, a rivedere, secondo criteri di equità, efficienza ed effettività, i meccanismi e la procedura di conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento per insolvenza o insolvibilità del condannato e a prevedere procedure amministrative efficaci, che assicurino l'effettiva riscossione e conversione della pena pecuniaria in caso di mancato pagamento. 


PENE SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI

Si delega il Governo a effettuare una riforma organica della legge 689 del 1981, prevedendo l'applicazione, a titolo di pene sostitutive, del lavoro di pubblica utilità e di alcune misure alternative alla detenzione, attualmente di competenza del Tribunale di sorveglianza. Le nuove pene sostitutive (detenzione domiciliare, semilibertà, lavoro di pubblica utilità e pena pecuniaria) saranno direttamente irrogabili dal giudice della cognizione, entro il limite di quattro anni di pena inflitta. E' esclusa la sospensione condizionale. In questo modo, si garantisce maggiore effettività all'esecuzione della pena.


PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO

Per evitare di celebrare processi per fatti di poco conto, si delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione della causa di non punibilità, di cui all'articolo 131 bis del codice penale, ai reati puniti con pena edittale non superiore nel minimo a due anni.


SOSPENSIONE PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA
Per valorizzare un istituto che ha avuto una felice applicazione nella prassi (22.271 applicazioni al giugno 2021), si delega il Governo a estendere l'ambito di applicazione dell'articolo 168 bis c.p. a specifici reati, puniti con pena detentiva non superiore a 6 anni, che si prestino a percorsi di riparazione. Si prevede che la richiesta di messa alla prova dell'imputato possa essere proposta anche dal pubblico ministero. La messa alla prova comporta la prestazione di lavoro di pubblica utilità e la partecipazione a percorsi di giustizia riparativa.


GIUSTIZIA RIPARATIVA
Si delega il Governo a disciplinare in modo organico la giustizia riparativa, nel rispetto di una direttiva europea (2012/29/UE) e nell'interesse sia della vittima che dell'autore del reato. Si prevede l'accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria e con il consenso libero e informato della vittima e dell'autore e della positiva valutazione del giudice sull'utilità del programma in ambito penale. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni rese nel corso del programma di giustizia riparativa e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.


DISCIPLINA SANZIONATORIA DELLE CONTRAVVENZIONI
Si conferma quanto previsto dal disegno di legge 2435 in materia di estinzione per adempimento delle prescrizioni dell'autorità amministrativa. 

 
Il nuovo testo, secondo molti commentatori, sarebbe da considerare una bocciatura della riforma Bonafede, in relazione al tema prescrizioni. Di certo, oggettivamente, non garantisce l'accertamento o meno di alcuni reati che, per carenza di organico, potranno andare in prescrizione, cosèì come avviene adesso. Difficile poter dire che, in casi simili, sia stata fatta giustizia

Ecco come ha risposto l'ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede:

"Ringrazio tutti coloro che mi stanno inviando messaggi di "sostegno" ma è giusto che chiarisca, seriamente e serenamente, un punto importante.La giustizia non è una questione personale. Non è, o non dovrebbe essere, un campo di sfida propagandistica tra forze politiche. Non è una bandierina e non deve essere posta sotto il ricatto asfissiante dei pregiudizi ideologici. La giustizia è il momento in cui ogni Stato mette alla prova la propria capacità di proteggere i diritti dei cittadini.Qualcuno approfitta della riforma del processo penale passata ieri in consiglio dei ministri, con il timoroso e ossequioso benestare dei ministri M5s (che non hanno avuto nemmeno il tempo e la possibilità di analizzare la proposta), per attaccare me e le battaglie che ho portato avanti (e che rifarei domattina, a testa alta, senza battere ciglio).Mi dispiace che quel qualcuno non si renda conto che in un processo che si conclude nel nulla (che questo nulla si chiami prescrizione o improcedibilità poco importa) c'è il più grande e grave fallimento di uno Stato di diritto.Chiarisco subito che ho sinceramente apprezzato i tentativi della Ministra Cartabia di trovare una sintesi oggettivamente difficile: tuttavia, è evidente (e legittimo) che sulla prescrizione la pensiamo in maniera diversa.La norma votata ieri, a mio modesto parere, rischia di trasformarsi in una falcidia processuale che produce isole di impunità e che, comunque, allungherà i tempi dei processi. E' vero. Parliamo di una norma che non andrà a regime prima del 2024 e che “concede” un po' di tempo in più per i reati di corruzione. Ma è veramente troppo poco perché è troppo lontano da quello che abbiamo promesso e realizzato.Ma, al netto del merito, voglio ribadire che la battaglia sulla prescrizione, mia e (fino a ieri mattina) di tutto il M5s, non è (e non è mai stata) una questione personale: si tratta di una questione, anzi di un'ambizione, istituzionale. L'ambizione di realizzare un sistema giustizia capace di dare sempre una risposta ai cittadini che si rivolgono allo Stato per tutelare i propri diritti.Credo fermamente che la legge sulla prescrizione contenuta nella c.d. “spazzacorrotti” abbia dato la speranza a tanti cittadini di avere un sistema giudiziario più serio e credibile.Purtroppo, ieri il M5s è stato drammaticamente uguale alle altre forze politiche nonostante fosse trapelata la volontà di un'astensione.Per ripartire, se si vuole veramente ripartire, bisogna avere la consapevolezza dei propri limiti: nell'unanimità improvvisata di ieri che ha visto tutti insieme a tutti, si è inevitabilmente e oggettivamente annacquata una battaglia durata dieci anni".

In compenso, in molti pretendono che quanto riassunto da Bonafede, tra l'altro applicato da anni nella quasi totalità delle democrazie occidentali, sia da ritenersi astruso e inapplicabile.

Per quanto riguarda l'aspetto esclusivamente politico, la replica di Bonafede pone ulteriormente l'accento sulla necessità che il chiarimento all'interno del Movimento 5 Stelle (tra i pro Conte e i pro Grillo) avvenga nel più breve tempo possibile per dare ai parlamentari pentastellati una linea di azione che sia unica e credibile, anche in rapporto a quanto promesso agli elettori alle precedenti politiche.