Per il giudice dalla certificazione medica e dalle testimonianze "è emerso che il paziente - affetto da patologia oncologica e dotato di esenzione ticket - avendo nel mese di luglio 2016, la necessità di eseguire l'esame diagnostico PET-TAC, come da prescrizione medica rilasciata dal medico specialista - si legge nella sentenza - tentava di eseguire il predetto esame nella struttura pubblica o in quelle private ma convenzionate, tuttavia nessuna struttura gli consentiva di eseguire l'esame tempestivamente pertanto si vedeva costretto ad eseguire la prestazione presso" un Centro di Medicina Nucleare privato, pagando 1.802 euro.
Questa somma di denaro dovrà ora essergli restituita dalla Regione Puglia perché, spiega il giudice nella sentenza, "in materia di assistenza sanitaria indiretta la domanda di un assistito del Servizio Sanitario Nazionale ha come fondamento il diritto soggettivo perfetto alla salute, che trova espresso riconoscimento nell'articolo 32 della Costituzione e come tale rientrante tra i diritti inviolabili della persona ed oggetto pertanto di primaria e completa protezione".