Articolo per articolo, ecco cosa prevede  il nuovo decreto approvato dal CdM lo scorso 27 settembre  e adesso in vigore dopo esser stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale:

Articolo 1 (Modifiche all’articolo 635 del codice penale)

Viene qui prevista una novella al codice penale. Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater (lesioni a danno di esercenti la professione sanitaria), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata.


Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

 Modificato anche l’articolo 380 del codice penale, al comma 2. Previsto l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali con reclusione da due a cinque anni; e arresto in flagranza in caso di danneggiamento di materiale destinato al servizio sanitario o socio-sanitario. 

Viene poi aggiunto un comma 1 bis all’articolo 382 bis del codice penale introducendo l’arresto in flagranza differita in caso di aggressione a esercenti la professione sanitaria e danneggiamento di attrezzature destinate all’assistenza sanitaria. Questo avverrà “sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre li tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto”.


Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

Dalle disposizioni presenti nel decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Articolo 4 (Entrata in vigore)

Il decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Pene più severe in caso di danneggiamento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie: fino a 5 anni di carcere e 10 mila euro di multa, in caso di fatto commesso da più persone la pena è aumentata. Obbligo di arresto in differita in caso di aggressioni a danno del personale sanitario. È quanto prevede il decreto legge antiviolenza approvato lo scorso 27 settembre dal Cdm e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Dal testo, in vigore da oggi, rispetto alla bozza scompare l'adozione dal parte del ministero della Salute, di concerto con il ministero dell'Interno, di linee guida per l’utilizzo della video sorveglianza.


Da notare che il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, aveva dichiarato che avrebbe dedicato parte del suo mandato anche a togliere reati inutili. Al contrario, non appena si è insediato ha iniziato a inventarsi nuovi reati e ad aumentare le pene di quelli già esistenti. Anche in questo caso, non è chiaro il senso del provvedimento. Infatti, non è tanto il reato e l'aumento di pena che può fare da inibitore alle violenze nelle strutture sanitarie, quanto la presenza di personale di sicurezza, come polizia e carabinieri. Evidentemente, scrivere una norma non ha alcun costo, mentre mttere in pratica delle soluzioni efficaci lo ha. L'esecutivo Meloni ha preferito la prima strada.