L'accesso agli atti assicurazione è un diritto sancito dalla legge. Tale richiesta può essere avanzata solo da due soggetti: dall'assicurato e chi ha subito il danno.
La richiesta di accesso agli atti va effettuata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno oppure con PEC. Inoltre va indirizzata alla presidenza della compagnia di assicurazioni oppure all'ufficio preposto alle liquidazioni e gestita perentoriamente entro 60 giorni da quando essa è stata ricevuta.
Se la compagnia non risponde entro 60 giorni, il richiedente ha la possibilità di inoltrare un apposito reclamo all’IVASS che adotterà i provvedimenti opportuni nei confronti dell’assicurazione.
Quali documenti si possono richiedere alla compagnia assicurativa?
I documenti che la Compagnia è tenuta a rilasciare sono: Verbale dell’incidente delle forze dell’ordine, denuncia di sinistro, eventuali perizie sia tecniche sia medico-legali e richieste risarcimento danni, preventivi e fatture relativi ai danni subiti.
In base al D ecreto legislativo 196/2003 e alle disposizione europee D.L. 101/2018, la Compagnia di assicurazione non può dare accesso a dati sensibili, quali quelli di persone terze coinvolte nel sinistro.
Per quanto riguarda l'accesso agli atti su polizza fabbricato, la richiesta va formulata esclusivamente dall’amministratore via PEC.
Il diritto all'accesso agli atti assicurazione è concesso per la maggiore trasparenza nei procedimenti di liquidazione dei danni a seguito di incidenti stradali, ma anche in altri contesti.
Il diritto di accesso agli atti di liquidazione dei sinistri è stabilito dall’articolo 146 del Codice delle assicurazioni private e dal decreto ministeriale 192 del 2008. Nel pieno rispetto della privacy di tutti i contraenti, con questi articoli si dà piena facoltà a tutti gli assicurati nominati nel procedimento, di poter accedervi al termine delle relative procedure di valutazione e istruttoria.