La Suprema Corte di Cassazione, infatti, con la pronuncia in esame sostiene in primis che «il dovere di diligenza del prestatore di lavoro, e di cui all’art. 2104 c.c., trova, infatti, il proprio essenziale limite nella prestazione contrattualmente dovuta, la natura di questa e l’interesse dell’impresa potendo farvi ritenere compresi i soli comportamenti accessori e strumentali al suo più esatto e proficuo inserimento nel ciclo produttivo e nell’organizzazione dell’impresa».