Va sospesa l’ordinanza della Asl che, accertato che nel “Gruppo Squadra” del Torino F.C. si sono verificati 8 casi di positività al Covid-19, ha disposto il divieto di allontanamento dal domicilio di tutti gli appartenenti al gruppo - prescrivendo l’obbligo di isolamento per i soggetti positivi al tampone e, al contempo, il divieto generalizzato di allontanamento dal domicilio per i soggetti asintomatici (vaccinati e non vaccinati) - e non soltanto gli 8 soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero della salute del 18 giugno 2020, con la conseguenza che la squadra del Torino calcio non può prendere parte alle gare di campionato previste per il 6 gennaio 2022 e per il 9 gennaio 2022 (1).

Questo il parere del presidente della I sezione del Tar Piemonte, Savio Picone, pubblicato questo sabato che, di fatto, libera il gruppo squadra del Torino dalla quarantena di 5 giorni impostagli dalla Asl, consentendo così alla società granata di poter disputare la partita di domenica, per la seconda giornata di campionato, contro la Fiorentina, prevista per le 14:30.

Nel pomeriggio è prevista, in videoconferenza, una nuova assemblea della Lega dove saranno trattati anche argomenti collegati all'emergenza Covid.


(1)
Ad avviso del Tar, che ha deciso in sede monocratica, l’ordinanza della A.S.L. appare illegittima per violazione dell’art. 2, d.l. 30 dicembre 2021, n. 229, nonché della circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020, e ciò in quanto il cit. art. 2, d.l. n. 229 del 2021, al fine di impedire la paralisi delle attività lavorative, ha disposto che la misura della quarantena precauzionale non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid-19 e a detti soggetti è imposto l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto; la norma si applica anche alle persone che erano sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto legge;

ha aggiunto il decreto che, con circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, è stato altresì chiarito che, per i soggetti non vaccinati, o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario, o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, rimane inalterata l’attuale misura della quarantena, prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, mentre per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green-pass, se asintomatici, la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Con la richiamata circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 (tuttora vigente), si è stabilito, con specifico riferimento alle attività sportive, che, nel caso di quarantena dell’intero “Gruppo Squadra” per la accertata positività di uno o più componenti dello stesso, l’intero gruppo possa essere posto “in bolla” e possano così svolgersi gli allenamenti e le partite dei campionati professionistici, previa effettuazione di test nel giorno della gara.

La A.S.L. di Torino, con il provvedimento qui impugnato, ha confinato nel proprio domicilio dal 5 al 9 gennaio 2022, periodo in cui sono programmate due giornate di campionato, non soltanto gli 8 soggetti sottoposti ex lege a quarantena, ma anche i soggetti sottoposti al regime di autosorveglianza disciplinato dall’art. 2 del d.l. n. 229 del 2021, non consentendo alla squadra del Torino F.C. di “mettersi in bolla” secondo le modalità stabilite dalla circolare ministeriale del 18 giugno 2020 e vietando, di fatto, l’attività agonistica nel periodo considerato.