Questo è il quadro normativo che regola la disciplina della legittima difesa contenuta nell'art. 52 del codice penale, di cui, a seguire, vengono elencati, nel primo comma, i requisiti in presenza dei quali è esclusa la punibilità:

l'esistenza di un diritto da tutelare (proprio o altrui);
la necessità della difesa;
l'attualità del pericolo;
l'ingiustizia dell'offesa;
il rapporto di proporzione tra difesa e offesa.

Il secondo e terzo comma dell'art. 52 sono stati aggiunti dalla legge n. 59 del 2006 che ha introdotto la cosiddetta legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata), in base alla quale è stabilito il diritto all'autotutela in un domicilio privato oltre che in un negozio o in un ufficio e viene autorizzato il ricorso a "un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo" per la difesa legittima della "propria o altrui incolumità" o dei "beni propri o altrui".

In relazione alla difesa dei beni, ai fini della sussistenza della discriminante:
a) chi commette il reato non deve avere desistito dal suo comportamento illecito,
b) deve sussistere il pericolo di aggressione.

In presenza di queste condizioni, è stata introdotta una presunzione legale del requisito di proporzionalità tra difesa e offesa.

Inoltre, è lecita l'uccisione di una persona da parte del soggetto aggredito soltanto ove tale comportamento risulti "assolutamente necessario" per respingere una violenza illegittima contro una persona e non una semplice aggressione al patrimonio.
Pertanto, nella legge è previsto anche un eccesso colposo di legittima difesa, a fronte di una reazione di difesa eccessiva, quando viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un'errata valutazione colposa della reazione difensiva.
In questo caso, se si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità, anche per chi è aggredito si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Per ovviare, ed in parte mitigare questo aspetto della legge nelle situazioni in cui, ad esempio, un cittadino si trovi di fronte ad un ladro che gli sta svaligiando casa, oggi alla Camera, in prima lettura è stata votata una modifica una modifica dell'art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte.

Nell'unico articolo in discussione alla Camera si modifica l'art. 59 del codice penale, relativo alle circostanze del reato, non conosciute o erroneamente supposte, aggiungendo un comma in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (relativa agli articoli citati in precedenza), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che contro l'aggressore usi un'arma legittimamente detenuta, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:

se l'errore è conseguenza di un grave turbamento psichico;
se tale turbamento è causato dalla persona contro cui è diretta la reazione.

Questo il testo in dettaglio:
«Nei casi di cui all’articolo 52, secondo comma, la colpa dell’agente è sempre esclusa
quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione».

La legge, oltre alle immancabili, raccomandazioni, pronunciamneti e soprattutto modifiche, dato che dovrà essere votata anche in Senato, è la risposta alla propaganda poitica delle forze, soprattutto di destra che pretendono, da parte di chiunque, la possibilità di far ricorso indiscriminato all'uso delle armi all'interno della propria abitazione (o del proprio ufficio o negozio) nel caso di rapina o aggressione.

Il testo approvato con 225 sì, ha ricevuto il voto contrario o l'astensione delle forze di opposizione in disaccordo con quanto licenziato dalla maggioranza.