Decreto sicurezza, primo stop a Salvini
"La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.
Tuttavia in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, conv. nella l. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge."
Il testo sopra riportato è la sostanza della sentenza n. 4890 del 19 febbraio 2019 con cui la Corte Suprema di cassazione, chiamata a decidere sul rigetto da parte del Tribunale di Napoli delle domande di protezione internazionale ed umanitaria proposte da un cittadino della Guinea, ha stabilito che le domande già presentate prima dell'approvazione del cosiddetto decreto sicurezza dovranno essere esaminate con la precedente normativa sui permessi per motivi umanitari.