Monopattini elettrici: Con l'introduzione della nuova normativa cambia molto riguardo a polizze, casco e responsabilità.
Monopattini, quali sono le novità?
Sarà obbligatorio indossare il casco, il monopattino dovrà avere un codice identificativo (una targa) ed essere coperto obbligatoriamente da polizza assicurativa. Obbligatorie anche le luci. Altra novità è che i monopattini non potranno circolare al di fuori dei centri urbani.
Le altre novità relative ai monopattini che la nuova normatova prevede:
- I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h.
- È sempre vietato circolare in monopattino contromano, anche nelle strade con doppio senso ciclabile.
- È vietato sostare con i monopattini sul marciapiede. I Comuni, a condizione che il marciapiede, lo consenta, possono individuare aree di sosta riservate ai monopattini anche sul marciapiede, fermo restando che nella parte rimanente dello stesso sia assicurata la regolare e sicura circolazione dei pedoni e delle persone con disabilità. Questo utilizzo deve essere accompagnato da apposita segnaletica verticale e orizzontale, oppure senza segnaletica purché le coordinate GPS delle aree di sosta siano consultabili pubblicamente sul sito web istituzionale del Comune. Ai monopattini elettrici è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a motoveicoli, ciclomotori;
- Obbligo per il gestore del servizio di noleggio di monopattini elettrici di installare sistemi automatici che impediscano il funzionamento dei veicoli al di fuori delle aree della città in cui ne è consentita la circolazione.
- Chiunque circola con un monopattino a motore avente requisiti non conformi alla legge (art. 1 commi 75 e 75-bis legge 160/2019) o fuori dell’ambito territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 200 a 800 euro. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca del monopattino se l’infrazione riguarda l’uso di un dispositivo con motore termico o con motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW (ricordiamo che il limite consentito è di 0,50 kW).
- Chi circola con un monopattino a propulsione elettrica privo del contrassegno (targa) o con contrassegno non visibile, alterato o contraffatto, oppure privo della copertura assicurativa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa 100 a 400 euro. Tale sanzione si applica anche in caso di circolazione con un monopattino elettrico per il quale non è stata comunicata la variazione di residenza o di sede del proprietario.
- Chiunque viola l’obbligo di indossare il casco protettivo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 50 a 250 euro.
Il testo prevede che i monopattini elettrici possano muoversi esclusivamente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h. Oggi, si può anche uscire dalle città a patto di utilizzare piste ciclabili o altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette.
Quando si verifica un incidente in cui sono coinvolti monopattini elettrici è necessario allertare le forze dell'ordine e farsi assistere da consulenti esperti. Uno degli studi più competenti in materia di sinistri con monopattini è Tutelaprima , che grazie alla sua rete di consulenti, opera con successo su tutto il territorio nazionale.