Negli Stati Uniti, la maggiore democrazia al mondo, l'uso della cannabis a scopo medico e a scopo ricreativo è legale in diversi Stati.
E' stata la California, oltre 20 anni fa, nel 1996, a legalizzare, per prima, l'uso della cannabis terapeutica. Nel 2012 un referendum ha sancito la legalizzazione della marijuana a scopo ricreativo, rimettendo le decisioni in capo ai singoli Stati.
E in Italia?
Il dibattito in merito alla legalizzazione delle droghe leggere non ancora sopito, è ancora alimentato dalle incertezze normative a riguardo, frutto dell’assenza di una precisa scelta di politica criminale da parte del legislatore.
La principale fonte normativa in materia è rappresentata dal Testo Unico Stupefacenti (DPR n. 309/90), contente una precipua elencazione delle sostanze stupefacenti.
Il diritto, data sua precipua esigenza di rigore scientifico, rifacendosi ai risultati ottenuti dalla scienza medica, individua quale criterio di riferimento ai fini della distinzione tra la marijuana “light” o marijuana legale e quella illegale, la concentrazione di THC provocante un effetto psicotropo. Detto livello di concentrazione, tuttavia, non risulta essere fissato ex lege. Pertanto, come evidenziato dalla stessa Corte di Cassazione, non resta che andare ad esaminare le circostanze del caso concreto, per verificare se effettivamente la sostanza sia idonea a provocare un effetto psicotropo sull’utilizzatore.
Dibattuta è l’interpretazione degli articoli 73 e 75 del TU Stupefacenti, volti a sanzionare la coltivazione e produzione di marijuana, o la detenzione, a seconda che la stessa sia finalizzata ad “uso a fine di spaccio” oppure ad “uso personale”. La distinzione è fondamentale, in quanto solo nel primo caso la condotta la condotta è penalmente rilevante, invece, nel secondo caso essa costituisce solo un illecito amministrativo. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza del 19 dicembre 2019, n. 12348 ha ritenuto che sul punto siano rilevanti le dimensioni e le modalità di coltivazione della stessa, tali per cui, soprattutto se rudimentali e in forma domestica, evidenziano la finalizzazione all’uso personale e dunque la riconducibilità della condotta ad illecito amministrativo di cui all’art. 75 TU Stupefacenti.
Oltre al TU Stupefacenti, risulta rilevante in materia la Legge sulla cannabis n. 242/2016 che permette la coltivazione della canapa anche da parte di soggetti privati, unicamente ai fini in essa precipuamente indicati. La coltivazione della cannabis, quando ammessa dalla legge 242/2016, non richiede alcuna autorizzazione.
Invece, se le coltivazioni di cannabis sono legittimamente dirette a fini terapeutici, allora, data l’elevata concentrazione di THC, è legittimato a produrre e coltivare quest’ultima unicamente lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze.
Allo stato della normativa vigente, non si può affermare alcuna legalizzazione marijuana in Italia, a ciò si aggiungono le continue oscillazioni normative e giurisprudenziali che lasciano ancora numerosi i dubbi interpretativi.