Elementi generali di medicina legale.

In senso generale, per responsabilità si intende l’obbligo di rispondere ad un’azione illecita, per violazione di una norma giuridica.
La responsabilità pertanto, presuppone l’esistenza di precise norme giuridiche, che possono essere sia divieti che obblighi.
“Responsabilità”, ha un duplice significato: impegno per mantenere un comportamento congruo e corretto attitudine a essere chiamati a rispondere a qualche autorità di una condotta professionale riprovevole.

Responsabilità:
in eligendo
in educando
in vigilando
Fatto illecito


Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge "posta a tutela della collettività" o in un comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Può essere doloso o colposo.


Il legislatore ha sempre tenuto conto che la responsabilità è attribuita al singolo individuo non soltanto dalle norme caratterizzanti la sua professione, Codice Deontologico, Contratto P.A., ma anche da norme giuridiche di valenza generale e che sono contenute nel Codice Civile e nel Codice Penale e nella Costituzione.

La Responsabilità Penale
equivale all’obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato è personale e non è trasferibile a terzi assumere due forme dolosa o colposa secondo l’intenzionalità può essere commissiva od omissiva: Punito con reclusione e/o pecunia.


Sono penalmente rilevanti le seguenti responsabilità:
Ø Omicidio preterintenzionale
Ø Omicidio colposo
Ø Lesione personale dolosa
Ø Lesione personale colposa
Ø Violenza privata
Ø Omissione di soccorso
Ø Omissione di referto
Ø Omissione di denuncia
Ø Rifiuto di atti d’ufficio
Ø Rivelazione del segreto professionale
Ø Falso ideologico


La responsabilità Civile
equivale all’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato è trasferibile a terzi
a volte è possibile ricadere in un illecito che è contemporaneamente civile e penale.
è necessario che oltre all’azione contraria ad una norma di legge si realizzi anche un danno. Punito con pecunia

La responsabilità Disciplinare
Esiste una forma di responsabilità disciplinare, che riguarda essenzialmente il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro e si realizza per inosservanza dei doveri di ufficio e di servizio, Contratto P.A., oppure per violazione dei precetti etici contenuti nel codice deontologico, quindi equivale agli obblighi di comportamento. E’ personale e non è trasferibile a terzi. Punito con avvertimenti, censura, sospensione, radiazione, licenziamento.


Requisiti del comportamento colposo
IMPERIZIA: fare ciò che non si sa fare
NEGLIGENZA: non fare ciò che si deve fare
IMPRUDENZA: fare ciò che non si deve fare


Danno biologico
E’ la lesione dell’integrità fisica e psichica del soggetto medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato.


Danno patrimoniale
E’ quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato.


Danno morale
E’ rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subite. Si ha diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale.

Danno esistenziale
Questo tipo di danno attiene alla modificazione della vita quotidiana arrecata, in senso peggiorativo, dall’evento lesivo. Questo tipo di danno può colpire gli affetti familiari (lesione invalidante del congiunto…), il mondo del lavoro (azioni conseguenti a mobbing…)

La documentazione sanitaria
La compilazione: deve essere veritiera, completa, riconducibile, chiara
La custodia/archiviazione: il Primario è responsabile in vigilando della gestione della C.C. nel reparto, ed in eligendo se delega la gestione. Il Direttore Sanitario è il responsabile della archiviazione negli archivi centrali della C.C. L’infermiere è il responsabile della custodia della C.C. in reparto e della relativa documentazione contenuta (D.P.R. 225/74, abrogata dal L. 42/99). In reparto la C.C. va rilegata e custodita in appositi armadi o carrelli.
Il rilascio: la C.C. può essere rilasciata all’avente diritto (il paziente), a delegati dall’avente diritto, ad eredi legittimi, all’autorità giudiziaria, ad enti previdenziali (INPS/INAIL)
Lo smarrimento: in caso di smarrimento va eseguita la denuncia all’autorità giudiziaria.
il contenuto è tutelato dalla Legge sulla Privacy (D.L. 196/03), dal Segreto d’Ufficio (C.P. Art.326), e dal Segreto Professionale (C.P. Art.622).
I principali reati sono: falso ideologico, falso materiale, omissione d’Atti d’Ufficio, violazione della Privacy, violazione del Segreto Professionale.
Privacy: D.L. 196/03
Segreto professionale: C.P Art. 622.
Segreto d’ufficio: C.P. Art. 326.
è un fatto o una notizia che non deve essere divulgata a persona che non sia la diretta interessata (il paziente), è un comportamento che il professionista della sanità deve obbligatoriamente adottare per rispetto della dignità e la riservatezza dei loro assistiti.
Il professionista della sanità ( medico, infermiere) ha l’obbligo del segreto professionale, del segreto d’ufficio, del rispetto della privacy, in quanto occupa un ruolo di: pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio, esercente di un servizio di pubblica utilità.
La violazione del segreto e della privacy è punito secondo i termini dettati dalla Legge.
La violazione interessa 3 ambiti specifici: giuridico, etico-morale, deontologico.
Rivelazione per giusta causa: il segreto e la privacy di una persona può essere violata in due casi: norma imperativa, norma scriminante.
Norma imperativa: referto, denuncia sanitaria obbligatoria, certificazioni.
Norma scriminante: consenso dell’avente diritto, caso fortuito, costrizione fisica, causa forza maggiore, stato di necessità, legittima difesa.
Vi sono degli stringimenti normativi per la rivelazione in caso di: AIDS, IVG, tossicodipendenza, trapianti, violenza sessuale.


Consenso informato
Costituzione - Art 32, autodeterminazione,
Costituzione - Art.13, libertà personale
Convenzione di Oviedo: desideri precedentemente espressi
Direttiva Anticipata: indice di volontà.
Dovere dell’operatore sanitario di intervenire solo a seguito del consenso del paziente, consapevolmente informato requisiti: personale, manifesto, attuale, libero, informato: Forma orale o scritta.
Violazione: Colpa in contraendo
Norma scriminante: consenso dell’avente diritto, caso fortuito, costrizione fisica, causa forza maggiore, stato di necessità, legittima difesa.


Bibliografia
Ø L. Benci. ASPETTI GIURIDICI. DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA 2/e. McGrawHill