Lunedì sera il premier Giuseppe Conte ha firmato il dpcm 9 marzo 2020 "recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale" con cui ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure indicate all'art. 1 del dpcm dell'8 marzo.

È vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. In ultimo, è modificata la lettera d dell'art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. 

Di seguito il testo del decreto la cui efficacia, per ora, è valida fino al 3 aprile 2020:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRIVista la legge 23 agosto 1988, n. 400;Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza internazionale; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; Ritenuto necessario estendere all'intero territorio nazionale le misure gia' previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformita' nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport e per gli affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni;

Decreta:

Art. 1Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale.2. Sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.3. La lettera d) dell'art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e' sostituita dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

Art. 2Disposizioni finali1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto.

Roma, 9 marzo 2020Il Presidente del Consiglio dei ministri ConteIl Ministro della salute Speranza

In base al nuovo decreto da oggi è vietato ogni spostamento ed "è vietata ogni forma di assembramento" anche all'aperto e tutta l'Italia diventa così "zona protetta". Diventa imperativo "stare a casa" anche se non è ben chiaro quali siano i limiti degli spostamenti, dato che anche i negozi - e non solo quelli di generi alimentari - non sono stati chiusi. Si fermano comunque cinema, teatri, palestre e nel weekend anche i centri commerciali con bar e ristoranti che potranno aprire solo dalle 6 alle 18. Chi ha più di 37,5 di febbre deve stare a casa.

Di seguito un riassunto pratico, comunque non esaustivo, di quello che dovranno essere le abitudini degli italiani almeno fino al 3 aprile (fonte Ansa):


LAVORO E NECESSITA' - I cittadini su tutto il territorio nazionale possono muoversi solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o spostamenti per motivi di salute". Non si ferma la circolazione delle merci né il trasporto pubblico. E' possibile andare a fare la spesa. Chi si sposta sul territorio può autocertificare le ragioni per cui lo fa ma per chi trasgredisce o dichiara il falso sono previste sanzioni che vanno fino all'arresto.

STOP ASSEMBRAMENTI - E' la novità annunciata da Conte, non prevista fino a ieri neanche nelle zone "arancioni": basta feste e raduni, sono vietati ovunque assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

FEBBRE E QUARANTENA - Chi abbia sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5 gradi centigradi, è "fortemente raccomandato" di restare a casa e contattare il proprio medico. Il divieto di muoversi è "assoluto" per chi sia stato messo in quarantena o sia positivo al virus.

FERMO IL CAMPIONATO, NON LE COPPE - Si fermano tutti gli sport, incluso il campionato di calcio, ma possono tenersi a porte chiuse competizioni internazionali. Gli atleti professionisti e olimpici possono allenarsi.

PALESTRE NO, PARCHI SI' - Sono chiuse le palestre, ma si può fare sport all'aria aperta rispettando la distanza di un metro. Chiuse piscine, centri benessere, centri termali, centri culturali e ricreativi. CHIUSI GLI IMPIANTI DA SCI - Piste chiuse in tutta Italia.

FERIE E CONGEDI - Si "raccomanda" ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione di ferie e congedi. Sono invece sospesi i congedi dei medici. E' applicabile il lavoro agile anche in assenza di accordi aziendali. STOP SVAGHI - Sospese tutte le manifestazioni e gli eventi: fermi i cinema, teatri, pub, scuole da ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche. Chiusi musei e siti archeologici.

BAR E NEGOZI - Bar e ristoranti possono aprire solo dalle 6 alle 18 con obbligo di garantire la distanza di almeno un metro, pena la sospensione dell'attività. La regola della distanza vale per tutti i negozi che possono stare aperti ma se sono all'interno dei centri commerciali chiudono nei weekend. Nessun fermo per alimentari, farmacie e parafarmacie.

FERME SCUOLE E ESAMI PATENTE - Scuole e università restano chiuse fino al 3 aprile. Stop a tutti i concorsi, tranne quelli per titoli o per via telematica, si fermano anche gli esami per la patente. Unica eccezione i concorsi per i medici.

LE CHIESE - I luoghi di culto possono aprire solo se in grado di garantire la distanza di almeno un metro: sospese le cerimonie civili e religiose, inclusi i funerali.