I giudici catanesi affermano la necessità di distinguere tra «atto politico», insindacabile tout court dal giudice penale, e «atto amministrativo adottato sulla scorta di valutazioni politiche», che non si sottrae al vaglio di legalità del giudice penale. In ogni caso, «il dogma dell’intangibilità dell’atto politico è oggi presidiato da precisi contrappesi, caratterizzati dal “principio supremo di legalità”, dalla Carta costituzionale e dal rispetto dei diritti inviolabili in essa indicati, tra i quali spicca in primo luogo il diritto alla libertà personale. Segnatamente, a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, i cui artt. 24 e 113 sanciscono l’indefettibilità ed effettività della tutela giurisdizionale, non è giuridicamente tollerabile l’esistenza di una particolare categoria di atti dell’esecutivo in relazione ai quali il sindacato giurisdizionale a tutela dei diritti individuali possa essere limitato o addirittura escluso» (p. 44).L’atto politico insindacabile dal potere giudiziario è solo quello che «afferisce a questioni di carattere generale che non presentino un’immediata e diretta capacità lesiva nei confronti delle sfere soggettive individuali» (il Tribunale cita a titolo esemplificativo l’adozione di decreti leggi e di decreti legislativi, o la stipula di un’intesa con una confessione religiosa ex art. 8, comma 3 Cost.). Nel caso di specie, il rifiuto del POS configura un atto amministrativo che, mosso da motivazioni politiche, è andato tuttavia pesantemente ad incidere sui diritti degli stranieri, in violazione della normativa interna e sovranazionale, e non può per questa ragione essere sottratto al controllo giurisdizionale.«L’atto del Ministro Sen. Matteo Salvini costituisce un atto amministrativo che, perseguendo finalità politiche ultronee rispetto a quelle prescritte dalla normativa di riferimento, ha determinato plurime violazioni di norme internazionali e nazionali, che hanno comportato l’intrinseca illegittimità dell’atto amministrativo censurata da questo Tribunale (…). Va dunque sgomberato il campo da un possibile equivoco e ribadito come questo Tribunale intenda censurare non già un atto politico dell’Esecutivo, bensì lo strumentale ed illegittimo utilizzo di una potestà ammnistrativa di cui era titolare il Dipartimento delle libertà civili e dell’immigrazione, che costituisce articolazione del Ministero dell’interno presieduto dal Sen. Matteo Salvini» (p. 47). [1]

Queste sono considerazioni riferite al caso Diciotti, ma si applicano anche (se non in misura persino maggiore) al caso Gregoretti per il quale il senatore Matteo Salvini, al tempo ministro dell'Interno, è stato chiamato a presentarsi, con l'accusa di sequestro di persona, di fronte ad un giudice del tribunale di Catania che deve decidere se rinviarlo o meno a giudizio.

Quali sono le differenze tra il caso Diciotti e quello Gregoretti?

Quando la Gregoretti ha preso a bordo i migranti era appena entrato in vigore il decreto sicurezza-bis che esclude espressamente che il divieto di ingresso in acque italiane e di sbarco possa essere applicato a navi militari italiane che, in quanto tali, non possono essere considerate un pericolo per la sicurezza nazionale.Le differenze tecniche delle due navi hanno un peso nella vicenda giudiziaria? Sì, i giudici sottolineano come mentre la Diciotti è "un natante appositamente attrezzato per operazioni di soccorso in mare", la Gregoretti è "destinata all'attività di vigilanza da pesca" e "la sua inadeguatezza ad ospitare un così elevato numero di migranti e le precarie condizioni di salute di alcuni sono state tempestivamente segnalate al Viminale". Che aveva l'obbligo di farli sbarcare subito.Sia per la Diciotti sia per la Gregoretti toccava all'Italia concedere il porto sicuro visto che i soccorsi sono avvenuti nella Sar maltese? I giudici rispondono nella richiesta di autorizzazione a procedere sottolineando la differenza. Nel caso della Diciotti ci fu una controversia tra Italia e Malta mentre nel caso della Gregoretti "è assolutamente pacifico che il coordinamento e la responsabilità primaria dell'intera operazione, seppure avviata in acque Sar maltesi, siano stati assunti dallo Stato italiano su esplicita richiesta di quello maltese". [2]


Questo sabato, dopo l'udienza a porte chiuse, il Gup Nunzio Sarpietro è chiamato ad esprimersi se rinviare a giudizio Matteo Salvini. Per far pressione sul giudice il segretario della Lega ha organizzato una tre giorni a Catania per parlare del più e del meno, ma con riferimento, neppur tanto velato, alla questione giudiziaria relativa al caso Gregoretti. 

Come avvenuto durante le indagini, evidentemente a fronte di una diversa interpretazione dei fatti, anche oggi la Procura di Catania, tramite il pm Andrea Bonomo, ha chiesto al Gup il "non luogo a procedere" per il reato di sequestro di persona aggravato di cui il segretario della Lega è imputato.

Il Giudice poco dopo mezzogiorno si è ritirato in Camera di consiglio per decidere.

In mattinata, gli alleati della Lega all'interno della coalizione di estrema destra si sono recati a Catania per dimostrare il loro sostegno a Matteo Salvini che ha ringraziato.


Adesso non resta che attendere la decisione del GUP che però non arriverà quest'oggi.

Infatti, accogliendo la richiesta della difesa e delle parti civili, Nunzio Sarpietro ha disposto un'ulteriore approfondimento che prevede l'audizione del premier Conte e dei ministri Lamorgese, Di Maio e degli ex ministri Trenta e Toninelli

Giuseppe Conte sarà sentito nella prossima udienza fissata per il 20 novembre nell'aula bunker del carcere di Bicocca e nella stessa data saranno sentiti anche gli ex ministri Toninelli e Trenta. Il 4 dicembre, invece, sarà la volta dei ministri Di Maio e Lamorgese e dell'ambasciatore Maurizio Messari.

Infine, il GUP ha disposto anche l'acquisizione di documenti sugli altri sbarchi avvenuti nello stesso periodo.



[1] La richiesta di autorizzazione a procedere nel caso Diciotti

di Luca Masera professore associato di diritto penale, Università degli Studi di Brescia
www.questionegiustizia.it

[2] Caso Gregoretti, perché è diverso da quello Diciotti
di Alessandra Ziniti
www.repubblica.it