Come sintetizzare le 7 pagine della sentenza emessa mercoledì dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea sulla partita Juventus-Napoli del 4 ottobre, che non si è disputata perché i partenopei non si sono presentati a Torino? Molto semplicemente.
Innanzitutto iniziando dalla fine che è quella che interessa di più ai tifosi delle due squadre. Il giudice ha decretato la sconfitta del Napoli per 3-0 e la sua penalizzazione di un punto in classifica, rimettendo oltretutto gli atti alla procura per le valutazioni e le determinazioni di competenza.
La ASL Napoli 1, ha fatto presente il giudice, in maniera chiara e inequivocabile, ha ricordato al Napoli che "la responsabilità nell'attuare i protocolli previsti dalla FIGC per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 è in capo alla Soc. Napoli e pertanto quest'Azienda non ha alcuna competenza". Inoltre, il giudice ha elencato le successive comunicazioni tra ASL e Napoli definendole come "un quadro che non appare a questo Giudice affatto incompatibile con l'applicazione delle norme specifiche dell'apposito Protocollo sanitario FIGC (richiamato dalla detta Circolare ministeriale, richiamata a sua volta dalla ASL Napoli 1), e quindi con la possibilità di disputare l'incontro di calcio programmato in Torino, con tutte le garanzie e le misure cautelative previste dai Protocolli sanitario-sportivi e dalle circolari ministeriali".
Ma per il Napoli vi erano cause di forza maggiore che impedivano comunque lo svolgimento della partita. Cause rappresentate da un pronunciamento, stavolta, della ASL Napoli 2. Ecco come il giudice Mastrandrea ha valutato la situazione:
"Dal complesso carteggio procedimentale, che, come si è potuto riscontrare, ha visto coinvolte, sulla base di specifiche e ripetute richie-ste di chiarimenti inoltrate dalla Soc. Napoli, due diverse Aziende sanitarie (Napoli Centro 1 e Napoli 2 Nord) e la Presidenza della Regione Campania, emerge un quadro di “chiarimenti” (dunque non ordinanze specifiche e atti tipizzati dall'ordinamento generale), con indicazioni più o meno prescrittive, da parte delle diverse Autorità coinvolte che appare però - almeno inizialmente - compatibile (anche in termini di isolamento del gruppo squadra in "bolla" presso struttura ad hoc, trasferimenti e trasferte dedicati permanendo lo status di isolamento) con l'applicazione del Protocollo specifico FIGC, validato dalle Autorità scientifico-governative del Governo e che (come è noto) non esclude l'intervento delle Aziende sanitarie territorialmente competenti ove strettamente necessario, nonché delle ulteriori previsioni regolamentari adottate dal Consiglio di Lega Serie A il 2 ottobre.Mentre, dunque, i primi “segnali” che giungevano dalle Autorità apparivano obiettivamente non ostativi all’applicazione del Protocollo e dunque all'effettuazione della trasferta, pur con tutte le precauzioni e misure cautelative del Protocollo stesso, solo successivamente, ed in particolare con i chiarimenti da ultimo forniti dalla ASL NA2 il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 14,13, il quadro diveniva all'evidenza difficilmente compatibile con la trasferta a Torino, e l' “ordine dell'Autorità” assumeva valenza incidente e connotati prescrittivi chiari; quando però, ai fini della valutazione della forza maggiore ex art. 55 NOIF, la “prestazione” sportiva da parte della Soc. Napoli (che fin dalla sera precedente aveva proceduto a disdire il viaggio aereo programmato con apposito charter) era nel frattempo oggettivamente divenuta di suo impossibile, anche sotto il profilo logistico-organizzativo, avendovi da tempo la Società rinunciato ed essendo ormai giunti in prossimità dell'orario della gara.Deve, in definitiva, affermarsi il principio che non si può far valere una causa esterna oggettiva di impossibilità della prestazione, quale è appunto la forza maggiore, nel caso declinata come ordine dell'autorità, quando la prestazione sia stata da tempo unilateralmente rinunziata (non conformemente, peraltro, alle indicazioni dell'Ente organizzatore) e sia divenuta ormai nei fatti impossibile, atteso che in tal caso la sopravvenuta vis esterna diviene in concreto irrilevante.Ne consegue che la Soc. Napoli non può non sottostare alle sanzioni sportive previste, senza margini di discrezionalità, dalla normativa federale, e dunque alla punizione sportiva della perdita della gara (con aggiunta penalizzazione di un punto) di cui all'art. 53, comma 2, delle NOIF, restando integralmente impregiudicato il potere della Procura Federale di agire per accertare eventuali violazioni del suddetto Protocollo od altri comportamenti rilevanti per l'ordinamento sportivo.Il reclamo proposto dal Napoli in ordine alla regolarità della gara è da ritenersi inammissibile, trattandosi di strumento chiaramente dedicato alla contestazione di gare disputate".
Al momento, non è stata rilasciata alcuna dichiarazione da parte del Napoli e del suo presidente, Aurelio De Laurentiis. Dopo la sentenza, la classifica di Serie A vede la Juventus al 4° posto con 7 punti, mentre il Napoli è 8° con 5 punti.