Per procedere alla costituzione legale di una societa' cooperativa e' necessario un numero minimo di nove soci.
Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisse, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno.
Ma quali sono i costi, indicativi, per aprire mantenere in vita una Cooperativa sociale Onlus?
Innanzitutto occorrono i soci fondatori, questi possono essere non meno di 3 e non più di 8 persone nel caso la cooperativa sia composta solo da persone fisiche altrimenti, nel caso di presenze di persone giuridiche, il numero minimo sale a 9. Anche le quote sociali sono regolate da normativa e prevedono un minimo di 25 euro per quota fino ad un massimo di circa 75 mila euro. Il capitale sottoscritto (ovvero le quote sociali) è l’unico di cui la Cooperativa deve rispondere trattandosi di una società a responsabilità limitata.
A questo punto si provvederà alla stesura di un Atto costitutivo e di uno Statuto provvedendo ad inserire i progetti che la società intende intraprendere non soltanto nell’immediato, ma anche in previsione, dal momento che per ogni eventuale modifica dello statuto occorrerà ripresentarsi nuovamente dinanzi al notaio. Le spese notarili rappresentano la parte decisamente più cospicua per la costituzione di una cooperativa sociale, e possono variare tra i 1.500 ed i 1.800 euro (ve ricordato che le Cooperative sociali sono esenti dall’imposta di bollo).
Il notaio provvederà a depositare l’atto costitutivo presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di appartenenza e pertanto sarà necessario fare richiesta (solo telematica) per partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate. La comunicazione presso il Repertorio per le notizie Economico-Amministrative (REA) deve essere effettuata non oltre il trentesimo giorno dall’inizio dell’attività della cooperativa. In questo modo si potrà anche provvedere all’iscrizione nell’anagrafe delle Onlus.
La registrazione Onlus all’Agenzia delle Entrate permetterà successivamente di poter usufruire delle agevolazioni fiscali per le Cooperative. L’iscrizione e la richiesta di partita IVA ha un costo di circa 100 euro.
Per gli adempimenti burocratici associazione è necessario munirsi dei libri sociali e fiscali (circa 300 euro) ma non occorre la vidimazione degli stessi (per le sole cooperative sociali).
La spesa per la costituzione di una cooperativa sociale si aggira quindi intorno ai 2.000 euro, una cifra più che ragionevole, ma occorre anche tener presente i costi di gestione di una cooperativa, costi che tuttavia sono molto variabili a seconda della dimensione e della tipologia della cooperativa stessa.
Gli adempimenti fiscali annuari riguardano la tassa per la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (tassa C.C.I.A.A., 200 euro) il deposito del bilancio annuale Onlus(circa 240 euro con esenzione del bollo) e il costo di revisione. L’ammontare di tutti questi obblighi prevedono un costo di 550 euro per le realtà più piccole, ma può anche quadruplicarsi per le imprese più strutturate.
Adempimenti successivi alla costituzione
Entro 30 giorni dalla stipula, l'atto pubblico di costituzione deve essere depositato, con i relativi allegati, a cura dello stesso notaio stipulante o degli amministratori presso il Tribunale territorialmente competente che, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la costituzione della società, emette decreto di omologazione dell'atto costitutivo e dello statuto ed ordina l'iscrizione della coop. nel registro delle imprese di cui all'art. 2188 cod. civ., istituito presso le Camere di Commercio ai sensi dell'art. 8 della legge 29.12.1993, n. 580, e disciplinato dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 7.12.1995, n. 581. La società acquista personalità giuridica dopo l'iscrizione. A decorrere dal 1° ottobre 1997 l'ufficio del registro delle imprese provvede anche alla ricezione degli atti e delle notizie già soggetti a pubblicazione nel soppresso Bollettino Ufficiale delle Societa' Cooperative - BUSC - ( art. 29, legge 7.8.1997, n. 266). In base al D.M. Lavoro 26.4.1993 erano soggetti a pubblicazione nel BUSC: atto costitutivo, statuto e loro modificazioni; delibere di fusione/scissione e relativi atti; nomina di liquidatori ordinari (esclusi quindi quelli nominati ex artt. 2540 e 2544 cod. civ.) ed ogni successivo atto che comporti cambiamenti dei liquidatori stessi; eventuale sentenza di fallimento; bilancio di esercizio (escluse le relazioni dei sindaci e degli amministratori); bilancio consolidato; bilancio finale di liquidazione. La società cooperativa può inoltre richiedere l'iscrizione nel registro prefettizio, facendo apposita istanza al Prefetto della provincia presso cui ha sede. L'iscrizione, non obbligatoria, permette alla cooperativa di poter fruire delle agevolazioni tributarie o di qualsiasi altra natura previste per il settore della cooperazione. Le agevolazioni tributarie sono concesse a condizione che la coop stessa abbia inserito nel proprio statuto le seguenti clausole mutualistiche: a) divieto di distribuzione ai soci cooperatori di dividendi superiori alla remunerazione dei prestiti sociali; b) divieto di distribuire le riserve fra i soci durante la vita societaria; c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato ed eventualmente rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati - ai fondi mutualistici previsti dall'art. 11 della legge 31.1.92, n. 59; d) versamento del 3% degli eventuali utili netti annuali ai fondi mutualistici di cui al citato art.11 legge n. 59/92. Contro i provvedimenti prefettizi di diniego di iscrizione o di cancellazione dal registro prefettizio la coop. Può ricorrere, entro 30 giorni, al Ministero del Lavoro. L'iscrizione nel registro prefettizio comporta automaticamente anche l'iscrizione nello schedario generale della cooperazione tenuto presso il Ministero del Lavoro. In detto schedario sono iscritti anche i consorzi di coop. ammissibili ai pubblici appalti, le coop. di credito e di assicurazione e le coop. aventi sede nei territori delle Regioni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia.
Dove opera una cooperativa
Settori economici in cui operano le cooperative
Le possibili attività societarie, classificate per tipologie, sono dettagliatamente riportate nella circ.n.96/1965, emanata dalla Direzione generale della Cooperazione. I settori di attività delle coop. sono anche contenuti nella classificazione del Registro prefettizio, che è attualmente organizzata nelle seguenti 9 sezioni.
Sez. n. 1 - Coop. di CONSUMO - Possono costituirsi con un numero minimo di 9 soci, ma per l'iscrizione nel registro prefettizio sono necessari almeno 50 soci, salvo deroghe autorizzate con D.M. Lavoro.
Sez. n. 2 - Coop. di PRODUZIONE E LAVORO - Si costituiscono fra lavoratori esercenti l'arte o il mestiere corrispondente alla specialità della coop., con lo scopo principale di procurare lavoro ai propri soci attraverso la produzione di beni o servizi. Rientrano in tale categoria le coop. di lavoro propriamente dette (es. facchini, scaricatori, guardiani,...), nonché' quelle che producono beni e servizi (es. coop. industriali, di trasporto). Il numero minimo per l'iscrizione nel registro prefettizio è di 9 soci anche per quelle ammissibili ai pubblici appalti (l'art.25 della legge 7.8.1997, n.266, ha eliminato il limite dei 15 soci prima previsto).
Sez. n. 3 - Coop. AGRICOLE - Si costituiscono tra agricoltori o lavoratori agricoli per lavorare la terra; per produrre, trasformare, conservare ed alienare prodotti agricoli; per acquistare o gestire in comune macchine o impianti per lavorare la terra e per distribuire prodotti agricoli, sementi, concimi e prodotti utili all'agricoltura, prodotti e sottoprodotti del suolo conferiti dai soci (es. cantine sociali, caseifici, stalle sociali,. ..).
Sez. n. 4 - Coop. EDILIZIE - Si costituiscono tra soci che si propongono la costruzione di alloggi per uso proprio e possono essere a proprietà divisa o indivisa.
Sez. n. 5 - Coop. di TRASPORTO - Si costituiscono tra lavoratori che si propongono di provvedere, per conto terzi, al trasporto di cose o persone, carico e scarico di merci, spedizioni ed altro, comprese le attività ausiliarie quali il facchinaggio.
Sez. n. 6 - Coop. della PESCA - Si costituiscono fra pescatori per esercitare in comune, con mezzi propri o della coop, la pesca sia in acque interne che in mare, o attività inerenti all'esercizio della pesca.
Sez. n. 7 - Coop. MISTE - Sono quelle che non trovano precisa classificazione in specifici settori di attività, ad esempio perché svolgono più attività.
Sezione n. 8 - Coop SOCIALI - Introdotta dall'art. 6 della legge n. 381/91 - Disciplina delle coop sociali.
Le coop. sociali si prefiggono lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo svolgimento di attivita' diverse (agricole, industriali, commerciali e di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Sezione n. 9 - Coop di MUTUO SOCCORSO ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 cod. civ. istituita con l'art. 18 della legge n. 59/92.
Sezione n. 2: COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO
2. 1
Cooperative per l'estrazione di minerali
2. 2 Cooperative per la produzione di derrate alimentari (produzione di cioccolato e dolci, zucchero, dadi, alimentari, torrefazione caffè, mangimi, droghe, etc.)
2. 3 Cooperative per la panificazione e pastificazione
2. 4 Cooperative per la macellazione del bestiame e lavorazione e conservazione delle carni
2. 5 Cooperative per la produzione di bevande, del ghiaccio, della birra, malti, etc. (escluse cantine sociali)
2. 6 Cooperative per la produzione e lavorazione delle pelli e del cuoio
2. 7 Cooperative per la produzione di tessuti, fabbricazione cordami e simili
2. 8 Cooperative per la produzione di generi di vestiario, abbigliamento, arredamento e affini
2. 9 Cooperative per la lavorazione del legno, sughero e affini
2.10 Cooperative per la produzione e lavorazione della carta, attività carto-tecniche, editoriali, poligrafiche
2.11 Cooperative per le attività fono-foto cinematografiche
2.12 Cooperative per la lavorazione meccanica e metallurgica
2.13 Cooperative per la trasformazione di minerali non metalliferi (lavorazione delle pietre, marmi, graniti, alabastro, fabbricazione laterizi, gesso, colla, cementi, vetro, etc.)
2.14 Cooperative per le produzioni chimiche ed affini
2.15 Cooperative per le costruzioni edili, stradali e affini
2.16 Cooperative per l'installazione di impianti di riscaldamento e ventilazione, per il
trasporto di acqua; produzione e trasporto di energia elettrica, telegrafici,
telefonici, e per le teleferiche, etc.
2.17 Cooperative per servizi telegrafici, radiotelegrafici, postali, telefonici
2.18 Cooperative per l’igiene, la pulizia e servizi vari
2.19 Cooperative per le attività culturali, artistiche, ricreative (orchestrali, attori, etc)
2.20 Cooperative per le attività legali, commerciali tecniche, assistenziali e previdenziali
2.21 Cooperative di produzione e lavoro in genere esercitanti anche attività commerciali (consumo)
2.22 Cooperative agricole
2.23 Cooperative trasporto facchinaggio
2.24 Cooperative pesca
Chi vigila le cooperative
I soggetti preposti alla vigilanza
Le coop. sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza ed agli altri controlli sulla gestione stabiliti dalle leggi speciali (art. 2542 cod. civ.). Il Ministero del Lavoro, tramite la Direzione Generale della Cooperazione e le Direzioni provinciali del lavoro, esercita la vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi , ad eccezione delle coop. edilizie a contributo erariale (sottoposte alla vigilanza del Ministero dei Lavori Pubblici e delle Regioni), delle Banche di credito cooperativo (sottoposte alla vigilanza del Ministero del Tesoro), delle coop. di assicurazione (soggette alla vigilanza del Ministero dell'Industria Commercio e Artigianato) e dei Consorzi agrari e loro federazioni (sottoposti alla vigilanza del Ministero delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali).
Le coop. aventi sede in alcune Regioni a Statuto Speciale (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia) sono sottoposte alla diretta vigilanza delle stesse.
Sono inoltre soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro le quattro associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo legalmente riconosciute (il riconoscimento viene concesso, su domanda, alle Associazioni cui aderiscano almeno mille coop. con D.M. Lavoro che conferisce alle stesse anche personalità giuridica), le quali a loro volta esercitano la vigilanza sugli enti cooperativi ad esse associati. L'adesione ad una Associazione è libera.