Salute

L’operatività antincendio e la sicurezza dei soccorritori vigili del fuoco

Nella Giornata Mondiale Salute e Sicurezza sul Lavoro  evidenziamo la particolarità del lavoro dei Vigili del Fuoco descritta da Lorenzo Francesco Aita e Shalom Addari, Membri del Comitato Tecnico Scientifico di ANPPE Vigili del Fuoco sulla sicurezza dell’operatore dei vigili del fuoco.

Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore.

Sono compresi tra gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale:

▪          l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di frane, di piene, di alluvioni o di altra pubblica calamità;

▪          l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche.

Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
In caso di eventi di protezione civile, il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile e assicura, nell'ambito delle proprie competenze tecniche, la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione.

Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

▪          fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;

▪          concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;

▪          concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;

▪          provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;

▪          partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

In materia di spegnimento degli incendi boschivi, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi.

La prevenzione incendi è affidata alla competenza esclusiva del Ministero dell'interno, che esercita le relative attività attraverso il Dipartimento e il Corpo nazionale. È la funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente attraverso la promozione, lo studio, la predisposizione e la sperimentazione di norme, misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze. Essa si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti, dei prodotti da costruzione. Il Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro della Salute ed il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con il Decreto del 21 agosto 2019, n. 127, ha evidenziato quanto i lavoratori stessi chiedevano e si chiedevano da tempo, ossia il come applicare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Non tratteremo interamente il Decreto la cui importanza è ancora tutta da scoprire, ma si vuol evidenziare quanto ritenuto, soggettivamente, innovativo circa il sistema di protezione e prevenzione che deve essere messo in atto affinché quanto fin qui riportato non sia solo “inchiostro sprecato” in funzione di operatori che rischiano di risultare poco efficaci poiché poco strutturati per affrontare il cambiamento, e le sue sfide anche lavorative, che questi tempi moderni ci presenta. Si vuol evidenziare, citando la norma e commentando ai margini, la FORTEZZA che la Formazione quanto la Sorveglianza Sanitaria assieme costruiscono a favore della Tecnica del VV.F. (come delle altre categorie presenti nel Decreto citato). Gli articoli del decreto da prendere in considerazione sono l'art. 16 Valutazione dei rischi, luoghi di lavoro, informazione e formazione specifica e l'art. 18 Sorveglianza sanitaria e primo soccorso.

Autore fernandocordella
Categoria Salute
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