Con la Sentenza 275 del 16 dicembre 2016 la Corte Costituzionale ha fatto chiarezza in ordine all’ articolo 81 della Costituzione, quello del pareggio di bilancio.Questo avviene mentre, contemporaneamente, in Lombardia, la questione dei diritti degli studenti disabili, viene messa in discussione a causa di una gestione politica che non dà priorità a questi temi. La Corte ha affermato, infatti, che l’esigenza di pareggio di bilancio e il rispetto della discrezionalità del legislatore nel destinare le risorse non può consentire che le risorse disponibili siano destinate in modo promiscuo a spese facoltative piuttosto che a garantire l’attuazione di diritti incomprimibili. E quindi non può essere condiviso l’argomento secondo cui, ove la disposizione impugnata non contenesse il limite delle somme iscritte in bilancio, la norma violerebbe l’art. 81 Cost. per carenza di copertura finanziaria. A parte il fatto che, una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione (nella fattispecie, la Regione Abruzzo aveva negato in parte il finanziamento del 50% per il servizio trasporto degli studenti disabili alla Provincia di Pescara, in quanto l’articolo 6 comma 2-bis della legge regionale n.78 del 1978, aggiunto all’art.88 comma 4 del 2004, preveda l’erogazione “nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa). La Corte rileva che il diritto all’istruzione del disabile è consacrato nell’art. 38 Cost., e spetta al legislatore predisporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel «rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati» (sentenza n. 80 del 2010), tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l’effettività del medesimo diritto. Tutto questo però non è stato sufficiente a spingere la Regione Lombardia ad impegnarsi su questo tema: oltre 5 mila adolescenti disabili, che hanno bisogno di supporto nel trasporto casa-scuola, rischiano di non poter far fronte a queste spese. La Regione Lombardia infatti ha deciso di impegnarsi in prima persona solo a partire dall’a.s. 2017/2018, lasciando il compito di gestire la delega per i prossimi sei mesi alle province, tutt’ora sprovviste di risorse in quanto queste ultime non sono state messe a bilancio dalla Regione.