Ho avuto la fortuna di fare un’interessante esperienza di lavoro occupandomi della ricerca di mercato a livello nazionale infatti ciò che per la gente comune è una novità in realtà sono tutte operazioni studiate e messe a punto anni prima che inducono il consumatore/cittadino a “scegliere” un prodotto, seguire una moda, fino a modificare i suoi atteggiamenti nei confronti di gruppi di persone, delle proprie abitudini mentali per aprirlo verso una nuova ma pilotata cultura. 

Il consumismo è figlio primogenito del capitalismo che fa del profitto l’unico fine da perseguire ma tutto ciò è stato possibile creando un artifizio giuridico attribuendo la “personalità giuridica” al denaro.

Grazie a questa operazione Il capitale è divenuto il “cuore pulsante” di una catena quasi infinita di imprese che agiscono attraverso dei AD (amministratori delegati) in base alle decisioni deliberate dalle assemblee dei soci: utilizzando lo scudo invalicabile ed eterno del capitale, l’elemento umano agisce per il proprio esclusivo interesse senza dover rispondere del proprio agire. Infatti è il capitale conferito che si prende tutte le responsabilità.

L’attore principale è il capitale che si relaziona con il mercato e con i suoi dipendenti e consumatori. Tale fenomeno ha dato vita alle varie “Borse valori” site in tutti i paesi del mondo dove si svolgono i giochi di potere che influenzano i destini di milioni di persone. Le banche sono società di capitali per eccellenza, a loro si devono i flagelli che hanno colpito mortalmente le economie dei paesi emergenti attraverso i finanziamenti finalizzati per la realizzazione di grandi opere pubbliche inutili per quelle culture e per lo stato di arretratezza in cui versano tali economie.

È interessante conoscere la storia della graduale affermazione della personalità giuridica in Italia per questo dobbiamo spostarci nel 1865 e dare uno sguardo al fenomeno. È in Italia che appaiono di fatto le prime “personalità giuridiche” che prendono il nome di “enti morali”.  Il Codice civile del 1865 non disciplinava in alcun modo il riconoscimento della personalità giuridica agli enti morali, ai quali comunque l’ordinamento giuridico garantiva il godimento dei diritti civili; il riconoscimento veniva accordato dal potere esecutivo con un atto puramente discrezionale, previo parere del Consiglio di Stato.

Tale procedura riguardava spesso enti religiosi per questo vi era un atteggiamento di sospetto derivante dall’esperienza della Rivoluzione francese che investiva non solo la discrezionalità nella concessione del riconoscimento ma anche tutta una serie di disposizioni tendenti a limitare la capacità degli enti medesimi. 

Gradualmente viene affermandosi l’elemento caratterizzante delle società dotate di personalità giuridica è “l’autonomia patrimoniale perfetta” in contrapposizione dell’autonomia imperfetta delle società di persone: tale distinzione determina il grado di responsabilità rispetto alle vicende che possono subire a vario titolo i patrimoni collegati alle attività economiche svolte verso terzi.

I soci delle società di persone dotate di autonomia patrimoniale imperfetta per i debiti sociali rispondono non solo con il capitale conferito ma solidalmente ed illimitatamente anche con i loro patrimoni personali invece i soci delle società di capitali dotate di autonomia patrimoniale perfetta dei debiti sociali rispondono esclusivamente con il patrimonio conferito.

 Il nuovo Codice del 1942 mantenne sostanzialmente lo spirito del Codice del 1865, sia sul piano del riconoscimento che in particolare sul piano delle limitazioni degli acquisti infatti l’art. 17 c.c. di allora stabiliva che la persona giuridica, quand’anche straniera, non poteva acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né far propri legati senza l’autorizzazione governativa, la cui mancanza avrebbe determinato l’inefficacia dell’acquisto o della accettazione.

Nelle modifiche apportate alla materia nel periodo successivo al secondo conflitto mondiale, per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica agli enti l’art. 12 c.c. stabiliva che: “Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica”. Tale norma contiene la tipica espressione di un sistema concessorio che andava poi integrata con una serie di articoli e di disposizioni; da ciò traspare l’intenzione del legislatore di mantenere il controllo politico sull’individuazione dell’ente che potesse o meno assumere autonomia patrimoniale perfetta  ma anche nella specificità storica del Codice civile italiano del 1942, che non richiedeva molte precisazioni. Occorre osservare i due aspetti che emergono da tale situazione infatti se da un lato l’atto di riconoscimento era di fatto classificato tra gli atti amministrativi con effetti costituitivi della personalità giudica dall’altro portava in sé la natura discrezionale in particolar modo per quanto riguardava la valutazione dello scopo dell’ente e dell’ammontare del patrimonio di cui veniva dotato. 

È importante sottolineare che vennero a consolidarsi alcuni importanti principi: lo scopo non poteva essere troppo generico, né di scarsa rilevanza o utilità; il patrimonio poi non doveva apparire insufficiente per il soddisfacimento dello scopo. 

Con il tempo però andò ad indebolirsi l’intervento discrezionale della pubblica autorità; nella prassi difatti il Consiglio di Stato tendeva a dare giudizi sempre meno rigorosi e tendenzialmente sempre limitati a valutazioni di tipo formale; ciò che restava di problematico, invece, e su cui si spostarono le critiche degli interpreti e degli addetti ai lavori, era la lunghezza del procedimento, che nella media, era di quattro anni.

Con il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 36 vi è il salto di qualità che amplierà l'autonomia patrimoniale in merito alle responsabilità assunte nei confronti di terzi e riconosce una lungevità illimitata alla società, viene imposto un regolamento che introduce norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto.

Se prima era l’atto amministrativo di riconoscimento a determinare l’acquisto della personalità giuridica, mentre l’iscrizione del decreto presso il registro delle persone giuridiche svolgeva funzione di sola pubblicità dichiarativa, di tutela cioè della buona fede e dell’affidamento dei terzi, ora invece l’effetto costitutivo della personalità giuridica avviene con l’iscrizione nel registro con questa procedura viene limitata la discrezionalità della pubblica amministrazione nel concedere il riconoscimento, perché alla totale mancanza di confini, criteri e limiti normativi entro cui circoscrivere l’attività della pubblica amministrazione, è subentrata una disposizione normativa che qualche criterio cerca di fissarlo statuendo che l’autorità chiamata ad eseguire l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche è tenuta a verificare: 1) che siano soddisfatte le condizioni previste dalle norme di legge o di regolamento; 2) la possibilità e la liceità dello scopo; 3) l’adeguatezza del patrimonio.  Tale compito è stato delegato ai notai.

Il D.P.R. n. 361 del 2000 ha indubbiamente fatto un passo in avanti nel tentativo di limitare la discrezionalità della pubblica amministrazione nel concedere il riconoscimento,

Dalla scomparsa dell’elemento umano e dalla limitazione delle responsabilità ad un puro soggetto giuridico formale di fatto eterno si è sviluppato l’uso spregiudicato di questo status giuridico che permette una concentrazione di capitali attraverso la concatenazione di numerose società utilizzate anche e soprattutto come strumenti di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale e quant’altro.