Questa, in sintesi la documentazione della regione Campania inviata al Tar a supporto dell'ordinanza n.1 del 7 gennaio 2022 con cui il presidente De Luca aveva deciso di non svolgere le lezioni in presenza nelle scuole elementari e medie:
1) Nessuna violazione del decreto legge n.111/2022, risultando provata una condizione di eccezionale e straordinaria necessità attestata, tra l’altro, da:
-Rt di ospedalizzazione pari a 1,78, che indica il raddoppio dei ricoveri Covid in arco settimanale;
- esaurimento posti letto pediatrici Covid, nella regione con popolazione più giovane d’Italia;
- blocco già decretato delle attività sanitarie di elezione;
-previsione di certo esaurimento di posti letto di degenza Covid nel breve periodo in mancanza di misure immediate;
2) Le misure nazionali non sono fondate sul parere tecnico-scientifico del CTS, che non è stato convocato, contrariamente a quanto richiesto da tutte le Regioni per assumere decisioni consapevoli;
3) Al contrario, l’Ordinanza regionale è fondata su un’istruttoria tecnica che tiene conto:
- dei dati più aggiornati della Cabina di regia nazionale;
- delle valutazioni dell’Unità di crisi regionale;
- della richiesta di presidi e Sindaci che segnalano criticità non risolvibili a breve;
4) Le misure previste dal decreto governativo sono inattuabili e del tutto virtuali, almeno nel territorio regionale della Campania, tenuto conto che:
- vi è impossibilità di assicurare il contact tracing e insostenibilità dei carichi da parte delle ASL, attestata dai dirigenti scolastici e da tutti i Direttori generali delle AASSLL campane;
5) In caso di sospensione dell’ordinanza vi sarebbe un danno irreparabile per la popolazione giovanile data la previsione del picco dei contagi per fine gennaio, in presenza di una bassissima percentuale di vaccinazione sotto i 12 anni;
6) Le misure previste dall’ordinanza regionale sono equilibrate e proporzionate: tutte le scuole sono aperte; si prevedono solo tre settimane di didattica a distanza per medie inferiori ed elementari.
Tre settimane di respiro per i Presidi, i Sindaci e le AASSLL che ne hanno fatto richiesta per ampliare la fascia dei vaccinati e scavallare il picco dei contagi.
Le motivazioni, però, non sono state accolte dal Tar della Campania, quinta sezione, che ha sospeso l’ordinanza voluta da De Luca nella parte in cui prevedeva la sospensione, fino al 29 gennaio, dell'attività in presenza nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria.
Il Tar ha accolto l’istanza cautelare avanzata da alcuni genitori e per l’effetto ha sospeso l'esecutività impugnata nella parte di interesse dei ricorrenti. Il Tar ha fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell'8 febbraio 2022.
La Quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale campano ha accolto anche l'istanza cautelare presentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri dell'Istruzione e della Salute e, contestualmente sospeso, anche in questo caso l'ordinanza che disponeva la didattica a distanza in tutte le scuole del territorio per criticità legate alla pandemia da Sars-Cov-2.