Gemmato, sottosegretario alla Salute: "L'obbligo delle mascherine in alcune strutture potrebbe variare se mutano i dati epidemiologici sul Covid"
In commissione Affari Sociali alla Camera, la ex deputata di Italia Viva, Elena Bonetti, ha chiesto chiarimenti al Governo sull'utilizzo delle mascherine.
Il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato, ha risposto che a proroga dell'obbligo di indossare "dispositivi di protezione delle vie respiratorie" nei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, prevista dalla circolare del ministero della Salute dello scorso 11 agosto, potrebbe venire meno in caso del mutamento del quadro clinico ed epidemiologico legato al Covid.
Questo il testo integrale di quanto dichiarato dal sottosegretario Gemmato:
"In base all'«Aggiornamento nazionale relativo al periodo 28 agosto 2023-3 settembre 2023 dei dati della Sorveglianza Integrata COVID-19», curato dall'Istituto Superiore di Sanità, l'incidenza dei casi diagnosticati e segnalati è pari a 31 casi per 100.000 abitanti, in aumento rispetto alla settimana precedente (21 agosto 2023-27 agosto 2023, 24 casi per 100.000 abitanti).I tassi di malattia grave (ricovero, ricovero in terapia intensiva e decesso) sono stabili o in lieve aumento in tutte le fasce d'età.L'Ordinanza del 28 aprile 2023, con la quale il Ministero della salute impone l'obbligo di indossare mascherine per lavoratori, utenti e visitatori nei reparti con pazienti «fragili» di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socioassistenziali fino al 31 dicembre 2023, richiama, tra le motivazioni in premessa, la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria di questo Ministero (prot. n. 0013515 del 28 aprile 2023-DGPRE).Detta nota fornisce le ragioni tecnico-scientifiche, basate sulle evidenze, in quanto aggiorna sull'andamento epidemiologico da COVID-19, a livello nazionale ed Europeo, e riferisce che «la Cabina di Regia, nel corso della riunione tenutasi in data 28 aprile 2023, ha ribadito l'opportunità, in particolare per le persone a maggior rischio di sviluppare una malattia grave in seguito a infezione da SARS-CoV-2, di continuare ad adottare le misure comportamentali individuali e collettive previste e/o raccomandate, l'uso della mascherina, aerazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento».La stessa nota conclude: «si evidenzia la necessità di prorogare l'obbligo di uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura».Pertanto, l'Ordinanza in esame richiama le suddette conclusioni, disponendo la proroga dell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei «reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle direzioni sanitarie delle strutture sanitarie stesse», in considerazione della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale scenario di infezione SARS-CoV-2.Al di fuori di queste situazioni più a rischio, è rimessa ai responsabili sanitari in loco (Direzioni sanitarie, Medici di medicina generale o Pediatri di libera scelta negli ambulatori), la valutazione relativa al caso specifico.Conseguentemente, al primo paragrafo del comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza, che pone l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione respiratori nelle «strutture sanitarie all'interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi», vi è l'obiettivo di tutelare le persone caratterizzate da condizioni individuali di maggior rischio di progressione della malattia COVID-19.In relazione alla richiesta di revoca delle citate misure di precauzione, rammento che, al secondo paragrafo del medesimo comma 1, dell'articolo 1, dell'ordinanza, le motivazioni della scelta relativa alle «strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017», riguardano, più in generale, e soprattutto, le procedure cliniche-riabilitative ed il contesto residenziale che caratterizzano tali strutture, oltre alle condizioni individuali delle persone che frequentano le strutture citate.Non è dunque sottointesa la condizione di immunodepressione dei singoli ospiti di tali strutture, bensì, si ritiene che le strutture siano caratterizzate da un rischio maggiore di trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2, a causa delle condizioni ambientali e delle attività che vengono svolte.In relazione alla valutazione di estensione della vaccinazione anti-Covid e dei relativi richiami al personale delle strutture socio-sanitarie, segnalo che, in base al decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 1991, l'obbligo di vaccinazione anti COVID-19 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali è terminato in data 31 ottobre 2022.Pertanto, a partire dal 1° novembre 2022, la vaccinazione anti COVID-19 non è più obbligatoria in Italia.Resta fermo che, sulla base dell'evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, nonché della situazione epidemiologica, il Ministero può adottare le eventuali nuove indicazioni in merito alle misure di prevenzione dalla trasmissione del virus SARS-CoV-2, come da ultimo diramare con la nota circolare della Direzione della prevenzione sanitaria prot. n. 25613 dell'11 agosto 2023".