La III Direzione “Viabilità Metropolitana” della Città Metropolitana di Messina, sulla base della normativa contenuta nel Codice della Strada, ha disposto che i proprietari e i conduttori confinanti rispettino l’obbligo di manutenzione di piantagioni, siepi,  fabbricati, ripe, muri ed opere di sostegno dei fondi laterali alle strade provinciali e provinciali agricole sia a valle, sia a monte, in tutti i Comuni ricadenti nel territorio metropolitano.

In particolare, i destinatari dell’ordinanza devono mantenere le siepi in modo da non danneggiare e restringere le strade e tagliare i rami delle piante, che protendono oltre il confine stradale e nascondono la segnaletica o  ne compromettono la leggibilità a distanza e dalle angolazioni necessarie; rimuovere, nel più breve tempo possibile, eventuali alberi piantati sui fondi laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, che, per intemperie o qualsiasi altra causa, vengano a cadere sul piano stradale; i fabbricati ed i muri di qualunque genere, fronteggianti le strade, devono essere conservati in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze; garantire la manutenzione delle ripe, dei fondi laterali alle strade, ivi comprese le opere di sostegno sia a valle, che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, scoscendimento del terreno, ingombro di pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada; devono altresì essere realizzate, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento ed evitare d’eseguire interventi, che possano causare i predetti eventi.

Eventuali violazioni saranno soggette al pagamento delle sanzioni amministrative previste per legge.

Al corpo della Polizia Metropolitana e a tutti gli enti di competenza è demandato il compito di vigilare e controllare il rispetto delle disposizioni contenute nell’ordinanza.