Gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, divenuti inidonei e transitati al diverso ruolo civile, se sussistono le condizioni*, hanno diritto al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio. È questo il principio affermato in una importantissima sentenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, che pone fine ad anni di contenzioso.

(* almeno un’invalidità riconosciuta dipendente dal precedente servizio e ascrivibile a una delle otto categorie di Tab. A del dPR 915/78 e smi.)
 

Una sentenza che fa giurisprudenza.
Sembrava una questione pacifica, almeno per noi: difatti l’art. 139 del dPR 1092/73 riconosce il diritto a percepire il trattamento pensionistico privilegiato, che deriva dal precedente servizio, con lo stipendio dovuto nel diverso ruolo civile.
 
Tuttavia, negli ultimi anni una serie di decisioni rischiava di far prevalere l’orientamento più restrittivo sostenuto dall’Amministrazione. Quest’ultima eccepiva il divieto di cumulo richiamando i concetti di “derivazione, continuazione e rinnovo” tra i due rapporti lavorativi, come previsto dal precedente art. 133, destinato però a disciplinare le sole pensioni ordinarie.

Convinti della nostra linea interpretativa, abbiamo ottenuto il deferimento alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti da parte della I Sezione Centrale d’Appello, dinanzi alla quale era stata impugnata dall’Amministrazione una sentenza di primo grado della Sezione Puglia, favorevole al ricorrente.
La decisione delle Sezioni Riunite ha escluso ogni rilevanza sia sui motivi del transito sia sulla “derivazione e continuazione” dal rapporto precedente e, valorizzando la diversità dei due rapporti e il principio di favor che l’ordinamento riserva agli invalidi per servizio, ha riconosciuto definitivamente il diritto di questi al cumulo della pensione privilegiata con lo stipendio.

La sentenza, poiché è vincolante non solo per il giudizio relativo al nostro assistito ma anche per tutti gli altri, dovrebbe far desistere l’Amministrazione dal dichiarare ancora inammissibili le domande di pensione privilegiata presentate dal personale transitato al diverso ruolo civile. 
 
Insomma, un’altra sentenza destinata a fare storia ma soprattutto a tutelare il sacrificio dei tanti Servitori dello Stato.
 

Chi potrà trarne beneficio.
Sono tantissimi i potenziali interessati. In particolare, tutti i transitati al diverso ruolo civile che finora non abbiano mai richiesto la pensione privilegiata oppure coloro che non abbiano impugnato i provvedimenti negativi dell’Amministrazione, convinti che il transito al ruolo civile, in quanto “derivazione, continuazione e rinnovo” del precedente servizio, lo vieterebbe.
 

Nuovi diritti. Nuove prospettive.
Con questa sentenza si aprono prospettive e rilevanti opportunità per tutti gli appartenenti al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico. In caso di giudizio di inidoneità al servizio, potranno abbandonare la preoccupazione del transito al diverso ruolo civile, affrontando il passaggio con serenità e con la certezza di vedersi riconosciuto il diritto a due assegni mensili, uno per pensione privilegiata e l’altro per stipendio.

Se è in procinto di passare a ruolo civile o è già transitato senza vedersi riconosciuto il diritto al cumulo potrebbe avere i requisiti per richiederlo.


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