In tema di controversie condominiali attinenti all’uso di beni o servizi condominiali, la competenza per materia di cui all’art. 7 c.p.c., comma 3, n. 2 è limitata ai casi in cui la controversia concerna soltanto le modalità, qualitative o quantitative del particolare diritto di matrice condominiale, e non anche a quelli nei quali sia in questione la possibilità di esercizio del diritto medesimo. In tali ultimi casi, in cui la controversia investe la stessa sussistenza del diritto, radicalmente contestato in tutto o in parte, la causa ricade nella generale competenza del Tribunale.