Implicitamente stabilita la Giurisdizione del Giudice ordinario, il Tribunale del Lavoro di Torino, con la sentenza n. 814/2025 pubblicata il 26.03.2025, ha condannato Agenzia delle entrate Riscossione al risarcimento del danno nei confronti dell'Ente previdenziale impositore, oltre che alle spese processuali nei confronti del detto Ente:
"Deve essere quindi esaminata la domanda di garanzia impropria formulata da ENPAM nei confronti di AdER (...) La domanda è fondata, posto che dal momento della consegna del ruolo da parte dell’Ente creditore al concessionario della riscossione, è
questo a doversi occupare delle conseguenti attività, in considerazione di quanto previsto dalla convenzione siglata da ENPAM e dall’allora ente concessionario ESATRI SpA (poi confluito in Equitalia SpA, divenuta AdER nell’anno 2016) in data 26/2/2001 (doc. 2 ENPAM).
Tale convenzione costituisce pacificamente un contratto di mandato, in relazione al quale l’ente concessionario si è reso inadempiente, non curando la riscossione del credito qui oggetto di contenzioso, lasciandolo addirittura prescrivere con palese negligenza (si ribadisce che dal 2013 al 2024 nessun atto di rivendicazione del credito è stato notificato al C.).
Conseguente
all’inadempimento contrattuale è il diritto di ENPAM al risarcimento del danno";"Le spese di lite seguono la soccombenza anche nel rapporto processuale tra ENPAM ed AdER (...) visto l’art. 91 cpc, condanna Agenzia delle Entrate Riscossione alla rifusione delle spese di lite in favore di ENPAM; spese liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre a rimborso forfettario al 15%, iva e cpa.".
Avv. Angelo Ascanio Benevento
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