In Italia tutti gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari, il che significa che nessuno può essere sottoposto a tali pratiche se non dà il proprio consenso. Costituiscono un’eccezione, rigorosamente regolamentata, gli accertamenti (ASO) e i trattamenti sanitari obbligatori (TSO) che comunque devono essere effettuati “nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione


L’ASO viene proposto qualora vi sia la necessità di entrare in contatto con una persona difficilmente avvicinabile (per rifiuto della visita o per sottrazione alla stessa) e per la quale si abbia il fondato sospetto che ci sia una patologia psichiatrica tale da richiedere accertamenti e/o trattamenti urgenti. L’ASO non può essere effettuato in regime di degenza ospedaliera.

L’urgenza psichiatrica si caratterizza per una situazione psicopatologica grave inserita in un contesto per cui la prognosi è per un ulteriore aggravamento se non vengono attuati interventi.


1) PROPOSTA
Il medico formula la proposta scritta motivata di ASO al Sindaco del Comune nel cui territorio si trova il paziente.
E’ opportuno che il proponente, qualora non fosse uno psichiatra dell’Unità Operativa di Psichiatria, interpellasse lo psichiatra del Centro Psicosociale, per illustrare la situazione e definire in maniera concordata le modalità migliori per affrontare la situazione.

La proposta va redatta in triplice copia: una accompagna il paziente nel passaggio successivo, una rimane al Sindaco, una verrà dal Sindaco inviata al Giudice Tutelare. Ogni copia deve riportare la firma autografa e il timbro o comunque il nominativo leggibile del medico.


2) IL MEDICO PROPONENTE
fa pervenire la proposta al Comune (Servizi Sociali o Polizia Municipale) che provvede ad avvisare il medico pubblico per la successiva convalida.
La Polizia Municipale provvede a garantire che la proposta e la convalida giungano al Sindaco per l’emissione dell’Ordinanza.


3) ORDINANZA
Il Sindaco, in qualità di primo responsabile della salute pubblica, emette l’Ordinanza tempestivamente e comunque entro 48 ore. L’ordinanza, una volta emessa, conserva la sua validità fino all’esecuzione e comunque non oltre 7 giorni.
Il Sindaco invia copia dell’ordinanza al Giudice Tutelare.


4) ACCOMPAGNAMENTO
La Polizia Locale interviene, su ordine del Sindaco, per mettere “a disposizione” il soggetto per l’accertamento.
E’ sempre opportuna una consultazione preventiva tra operatori sanitari del SPDC o del CPS e Polizia locale sulle modalità dell’intervento.
La Polizia locale e/o il Sindaco ordinante possono chiedere la collaborazione di Carabinieri e Polizia in caso di necessità.


5) DOPO L’ASO
A seguito dell’accertamento si possono verificare le seguenti situazioni:
a. non è necessario alcun trattamento (ipotesi improbabile laddove si siano create le condizioni per un ASO). Il medico scrive al Sindaco informandolo della non necessità del trattamento
b. è necessario intervenire con un trattamento e il paziente acconsente: se è stato proposto l’accertamento in modo obbligatorio il medico scrive al Sindaco dichiarando effettuato l’ASO e si procede con il trattamento
c. esistono le condizioni per un TSO ospedaliero o extraospedaliero. In tal caso il medico attiva le specifiche procedure.

Altri accertamenti sanitari obbligatori: Art. 187 e Art. 186, Guida sotto l'influenza dell'alcool e droghe.

Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.


Norme di riferimento
Circolare n. 3/2001 del Ministero dell’Interno “Trattamento Sanitario Obbligatorio per soggetti con patologia mentale. Competenze della polizia municipale”.
Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.