Viene analizzato un caso pratico di un ricorso avverso una multa per eccesso di velocità nel quale non veniva indicato il punto di rilevamento in modo preciso. La Corte di Cassazione, quindi, ha stabilito che:

"in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’art. 201 cod. str., come ribadito dall’art. 383, comma primo, del relativo regolamento di esecuzione con riguardo al giorno, ora e località, prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventoreed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l’infrazione".