Solo poco prima delle 17 di venerdì la Juventus ha deciso di rendere noto, ufficialmente, il coinvolgimento della società nella vicenda legata all'inchiesta della Procura di Perugia sull'esame farsa sostenuto da Luis Suarez all'Università di Perugia.

Juventus Football Club - riporta la nota - conferma che in data odierna è stata notificata a Fabio Paratici un'informazione di garanzia e sul diritto di difesa. Il reato ipotizzato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia è esclusivamente l'articolo 371 bis c.p.La società ribadisce con forza la correttezza dell'operato di Paratici e confida che le indagini in corso contribuiranno a chiarire la sua posizione in tempi ragionevoli.

Il diretto coinvolgimento di Paratici, direttore sportivo ampollosamente definito Chief Football Officer della squadra torinese, era stato confermato ieri dalla ministra dei trasporti Paola De Micheli con la seguente dichiarazione:

"Come dichiarato anche ai magistrati in qualità di persona informata sui fatti, lo scorso settembre il dirigente della Juventus, Fabio Paratici, mio amico di infanzia e originario della mia stessa città, mi ha contattata per avere informazioni su come completare la pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana del calciatore Luis Alberto Suárez DíazNon avendo conoscenza della procedura specifica, ho chiamato il capo di gabinetto del ministero dell'Interno, Bruno Frattasi, per anticipargli che sarebbe stato contattato da un dirigente della Juve che aveva bisogno di avere informazioni necessarie per completare la pratica per il riconoscimento della cittadinanza italiana di Suarez. Ogni racconto differente da questi fatti è pura strumentalizzazione che non corrisponde a quanto accaduto realmente, dal momento che non ho nulla a che fare con la procedura d'esame d'italiano di Suarez, oggetto dell'inchiesta".

Ora che il diretto coinvolgimento della società bianconera, almeno in questa fase dell'indagine della Procura di Perugia, è confermato, si può anche ipotizzare quali potrebbero essere le conseguenze, sul piano sportivo, per la Juventus.

La questione ruota intorno all'articolo 32 comma 7 del Codice di giustizia sportiva

7. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa  attestazione di cittadinanza, costituisce illecito disciplinare. Le società nonché i loro dirigenti,  tesserati, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, che compiano direttamente o tentino di  compiere  ovvero  consentano  che  altri  compiano  atti  volti  ad  ottenere  attestazioni  o  documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di  ingresso  in  Italia  e  di  tesseramento  di  calciatori  extracomunitari,  ne  sono  responsabili  applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le  società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto  falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

E allora vediamo adesso che cosa dicono i commi 8 e 9...

8. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, se viene accertata la responsabilità della società ai  sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni di cui  all'art. 8, comma 1, lettere c), g), h), i), mentre se viene accertata la responsabilità diretta della  società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni  all'art. 8, comma 1, lettere g), h), i).  9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, riconosciuti  responsabili dei fatti di cui al comma 7, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della  squalifica per un periodo non inferiore a due anni.   

E alla fine di questo guazzabuglio non resta che riportare l'articolo 8 del Codice di giustizia sportiva che elenca le sanzioni a carico delle società:

1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle  norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:a) ammonizione;b) ammenda; c) ammenda con diffida; d) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori; e) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse; f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato fino a due anni; g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; se la penalizzazione sul punteggio è inefficace  in termini di afflittività nella stagione sportiva in corso è fatta scontare, in tutto o in parte,  nella stagione sportiva seguente; h) retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra  competizione agonistica obbligatoria; la retrocessione all'ultimo posto comporta comunque il  passaggio alla categoria inferiore; i) esclusione  dal  campionato  di  competenza o  da  qualsiasi  altra  competizione agonistica  obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di  categoria inferiore; l) non assegnazione o revoca dell'assegnazione del titolo di campione d'Italia o di vincente del  campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;  m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;  n) divieto di tesseramento di calciatori fino ad un massimo di due periodi di trasferimento.  2. Alle società può inoltre essere inflitta la sanzione sportiva della perdita della gara nei casi  previsti dall'art. 10.

Da sottolineare, infine, il contenuto (sopra citato) dei primi 3 commi dell'articolo 6 del Codice di giustizia sportiva, relativo alla Responsabilità della società

1. La società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme  federali. 2. La società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di  cui all'art. 2, comma 2. 3. Le società rispondono anche dell'operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle  persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio  campo, intendendosi per tale anche l'eventuale campo neutro, sia su quello della società  ospitante, fatti salvi i doveri di queste ultime. 

Adesso, come direbbe lo Zaia di Crozza... "Ragionateci sopra".