Il sistema giudiziario italiano e in particolar modo il processo civilistico siffatto è un sistema mal concepito e crea nocumento ai cittadini italiani.

L’art. 24 Cost. prevede che “Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.”

Esaminando questo principio Costituzionale appare semplice ottenere una dichiarazione del Giudice che è stato chiamato a giudicare un caso e la riparazione degli errori giudiziari commessi. Voglio premettere che il significato di giudice è colui o colei che dice il diritto, persona altamente qualificata e competente che applica le leggi e che è al di sopra delle parti. Nella realtà non è così, perché nei Tribunali e nelle Corti di Appello si riscontrano Giudici che non hanno nessuna competenza in materia e non applicano correttamente le norme di legge e così l’errore di questi signori/e che rimangono indenni lo pagano direttamente i cittadini.

L’altro aspetto alquanto semplicistico introdotto dall’art. 24 Cost. e cioè la riparazione degli errori giudiziari non è affatto così semplice. Per riparare ad un errore di un Giudice occorre ricorrere ad un c.d. Giudice superiore e inesorabilmente passano anni, entrando in una spirale da cui è difficile uscire per il cittadino, con un enorme esborso di denaro tra parcelle di avvocati, diritti unificati e quant’altro.

E’ mia opinione che, per l’errore giudiziario commesso dai giudici, dovrebbe essere lo stesso Giudice a riparare l’errore con l’assistenza di altri Giudici altamente competenti in materia, solamente così si risolverebbe in tempi brevi l’errore c.d. giudiziario, non certamente con questo sistema farraginoso e obsoleto.

I cittadini che agiscano in giudizio non si possono difendersi personalmente se il valore della causa supera i 1.100 euro, poiché sussiste l’art. 82 c.p.c. che non permette al cittadino di potersi difendere personalmente ma lo obbliga, coercitivamente, a farsi assistere da un patrocinante iscritto all’albo degli avvocati. Questo tipo di sistema è stato introdotto solamente per difendere gli interessi economici di una categoria che va sempre più in declino.

Da una attenta disamina sia dell’art. 24 Cost. e sia dell’art. 82 cpc si evince inequivocabilmente che l’art. 82 cpc supera grandemente l’art. 24 Costituzionale, tanto che la nostra Carta Costituzionale appare paragonabile allo Statuto Albertino, per il quale una norma di legge poteva superare la norma statutaria.

La Corte Costituzionale, che è il vigilante della Carta Costituzionale, non si è mai espressa dichiarando l’art. 82 cpc anticostituzionale. Nel nostro sistema si parla di “difesa tecnica”, ma cos’è la difesa tecnica? Se essa viene esaminata attentamente ci riporta sempre all’art.82 cpc. E' come il cane che si morde la coda. Orbene, rimanendo invariati questi articoli fa si che l’avvocato non faccia l’avvocato e il Giudice non faccia il Giudice.

Adesso fermatevi un attimo a pensare se i cittadini avessero la facoltà di difendersi personalmente innanzi a qualsiasi Giurisdizione ed avessero la facoltà di farsi assistere da un patrocinante, il sistema giudiziario cambierebbe totalmente. In questo sistema immaginario gli avvocati farebbero veramente il lavoro di avvocato e i Giudici sarebbero obbligati a fare i Giudici, nell’applicazione corretta delle norme di legge, rispettando anche le norme della procedura. Peraltro in questo sistema, i giudici disattendono totalmente, anzi non viene mai applicato, l’art. 81 disp. Att. C.p.c., il quale prevede che “Le udienze d'istruzione per ogni causa sono fissate di volta in volta dal giudice istruttore. Nello stesso processo l'intervallo tra l'udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti e la prima udienza d'istruzione, e quello tra le successive udienze d'istruzione, non può essere superiore a quindici giorni, salvo che, per speciali circostanze, delle quali dovrà farsi menzione nel provvedimento, sia necessario un intervallo maggiore”.

Se fosse applicato correttamente questo articolo di Legge, le cause giudiziarie civili non durerebbero più di un anno. Certamente, il sistema giudiziario è uno dei pilastri in un sistema di civiltà... è quello che permette ai cittadini di potersi difendere e dirimere le controversie civilmente.