Intervento Rai Radio 1 - 27-3-2021
Vincenzo Musacchio giurista e docente di diritto penale, è associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. E’ stato allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto.


Professore ci spiega meglio cos’è questa direttiva?
È un provvedimento naturale in pieno ossequio alla nostra Carta Costituzionale. L'Unione europea rafforza il diritto alla presunzione d’innocenza e noi ci adeguiamo come giusto che sia. In Italia purtroppo c’è anche chi si meraviglia del "recepimento secco" del testo. Ricordo soltanto che il Consiglio europeo ha adottato una direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di partecipare al processo nei procedimenti penali più di cinque anni fa. Noi ci ricordiamo oggi di questa ovvia esigenza nel processo penale italiano.

In che modo la direttiva incide sul processo penale?Rafforzerà il diritto a un giusto processo nei procedimenti penali, stabilendo norme minime relative ad alcuni aspetti della presunzione d’innocenza e del diritto di partecipare al processo. In tal modo si andrà a integrare quel quadro giuridico già previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Carta dei diritti fondamentali.

Quindi lo scopo è solo astratto o sarà anche concreto?Lo scopo concreto della direttiva dovrà essere quello di rafforzare la fiducia reciproca tra le autorità giudiziarie degli Stati membri e mi auguro faciliterà il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia penale. Gli Stati membri dovranno assicurare che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione d’innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. La direttiva prevede due diritti connessi a tale principio: il diritto al silenzio e il diritto di non autoincriminarsi. I singoli Stati membri dovranno rispettare i seguenti obblighi correlati: prima della sentenza definitiva gli indagati e imputati non dovrebbero essere presentati come colpevoli attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica e l'onere della prova incombe alla pubblica accusa mentre qualsiasi ragionevole dubbio in merito alla colpevolezza dovrebbe essere valutato in favore dell'imputato. La direttiva tratta anche il diritto di presenziare al proprio processo.

Perché l’Italia arriva sempre in ritardo?Meglio tardi che mai. In Italia d’ora in poi si dovrà provvedere affinché gli indagati e imputati abbiano un ricorso effettivo in caso di violazione dei diritti conferiti dalla presente direttiva. Gli Stati membri avranno due anni dopo la pubblicazione della direttiva per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi. Spero che almeno questa seconda fase sia più celere della prima.

In maniera più specifica, in che modo e quali processi penali coinvolgerà?La Commissione ha presentato la proposta in un pacchetto contenente i seguenti testi: a) una proposta di direttiva sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali; b) una proposta di direttiva sul diritto all'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per i cittadini indagati o imputati per un reato e per i cittadini oggetto di un mandato d'arresto europeo; c) una raccomandazione sulle garanzie procedurali per le persone vulnerabili indagate o imputate in procedimenti penali; d) una raccomandazione sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali.

Secondo lei questo recepimento segna veramente un importante traguardo per l’Italia?È certamente un passo in avanti che ci riporta alla tutela di un principio costituzionale ma è bene precisare che ci mette anche al riparo da una procedura d’infrazione e l’Italia in materia ne ha già collezionate numerose. Segna un progresso anche sulla strada della reciproca fiducia nei rispettivi sistemi di giustizia penale e costituisce uno strumento più efficace per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali dei Paesi membri dell'Unione. Le riforme necessarie al processo penale tuttavia sono altre, ma non è questa la sede per discuterne. Per ora prendiamo questo passo in avanti con fiducia e con la speranza che a esso seguano anche altre riforme. Accontentiamoci poiché chi non è mai contento, resta spesso con le mani piene di vento.

Sul rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali c’è ancora da lavorare secondo lei? Oltre alla presunzione d’innocenza sarebbe utile intervenire anche sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e sul diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo. Altro aspetto su cui lavorare è il diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e il diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le proprie autorità consolari.