Una sentenza della Cassazione ha sancito che chiunque navighi su siti di incontro potrebbe commettere adulterio.

L’obbligo di fedeltà coniugale, presente nell’articolo 143 del codice civile, con tale sentenza è messo a dura prova.

La rottura della fedeltà coniugale, o più semplicemente il tradimento, secondo una recente sentenza della Cassazione può essere commesso anche quando un utente navighi su un sito di incontri di sua spontanea volontà. La frequentazione di siti online e la chiara ricerca di contatti con persone sconosciute con il fine di arrivare ad avere con queste delle relazioni erotiche, possono essere considerate un venir meno all’obbligo di fedeltà coniugale.

Nel caso specifico, il giudice ha equiparato il tradimento virtuale, realizzatosi soltanto tramite lo scambio di messaggi, sullo stesso piano di quello fisico.

La conseguenza di tale comportamento ha compromesso la fiducia tra i coniugi provocando l’insorgere della crisi matrimoniale, a cui è poi seguita la separazione.

In pratica, si è arrivati ad un divorzio per tradimento, dove il tradimento è stato provato con dei messaggi scambiati in chat.

Un esempio che ancora di più ci dovrebbe far capire quanto ciò che facciamo sul web (con messaggi, chat, commenti) non vada sottovalutato e preso tanto alla leggera.