Dopo che lo scorso 13 dicembre aveva tagliato il traguardo dei 50 anni di sacerdozio, Papa Francesco questo martedì ha celebrato il suo 83esimo compleanno con gli auguri social di milioni di persone a cui si sono aggiunti quelli "istituzionali" giunti per via ufficiale da personalità di tutto il mondo.

Ma la data odierna, in relazione alle cronache vaticane, ha fatto clamore anche per il "rescritto" sulla "Riservatezza delle cause" e quello sulle "Normae de gravioribus delictis".


In relazione alla riservatezza delle cause:

1. Non sono coperti dal segreto pontificio le denunce, i processi e le decisioni riguardanti i delitti di cui:
a) all'articolo 1 del Motu proprio “Vos estis lux mundi”, del 7 maggio 2019;
b) all'articolo 6 delle Normae de gravioribus delictis riservati al giudizio della Congregazione per la Dottrina della Fede, di cui al Motu proprio “Sacramentorum Sanctitatis Tutela”, di San Giovanni Paolo II, del 30 aprile 2001, e successive modifiche.

2. L'esclusione del segreto pontificio sussiste anche quando tali delitti siano stati commessi in concorso con altri delitti.

3. Nelle cause di cui al punto 1, le informazioni sono trattate in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza ai sensi dei canoni 471, 2° CIC e 244 §2, 2° CCEO, al fine di tutelare la buona fama, l'immagine e la sfera privata di tutte le persone coinvolte.

4. Il segreto d'ufficio non osta all'adempimento degli obblighi stabiliti in ogni luogo dalle leggi statali, compresi gli eventuali obblighi di segnalazione, nonché all'esecuzione delle richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili.

5. A chi effettua la segnalazione, alla persona che afferma di essere stata offesa e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio riguardo ai fatti di causa.


In relazione alle normae de gravioribus delictis

Articolo 1
L'art. 6 § 1, 2° Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito dal seguente testo:
«l'acquisizione o la detenzione o la divulgazione, a fine di libidine, di immagini pornografiche di minori di diciotto anni da parte di un chierico, in qualunque modo e con qualunque strumento».

Articolo 2
§ 1 - L'art. 13 Sacramentorum Sanctitatis Tutela è integralmente sostituito dal seguente testo:
«Funge da Avvocato e Procuratore un fedele, provvisto di dottorato in diritto canonico, che viene approvato dal Presidente del collegio».


Di cosa si tratta nella sostanza?

Papa Francesco ha abolito il segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori commessi dai chierici e poi ha deciso anche di cambiare la norma riguardante il delitto di pedopornografia relativa alla detenzione e alla diffusione di immagini pornografiche che adesso riguarderà i minori che non abbiano ancora compiuto 18 anni, mentre in precedenza il limite di età era indicato a 14 anni.

In relazione all'abolizione del segreto pontificio, pur nei limiti della tutela delle persone coinvolte, il Vaticano si dichiara adesso asservito all'adempimento degli obblighi delle leggi statali, comprese le richieste esecutive delle autorità giudiziarie civili. Inoltre, a chi effettua la segnalazione, a chi è vittima e ai testimoni non può essere imposto alcun vincolo di silenzio sui fatti.