Vincenzo Musacchio: “La Suprema Corte con il suo provvedimento non demolisce affatto il 41 bis, lo rafforza”.
Partiamo dall’assunto iniziale. C’è un Tribunale di Sorveglianza, secondo il quale il figlio di Totò Riina, Giovanni, merita il regime del 41bis, riservato ai mafiosi più pericolosi. C’è una Sezione Penale della Corte Suprema di Cassazione che, invece, ritiene - non per un vizio di forma, come molti erroneamente hanno scritto, ma per un vizio di motivazione - il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza debba essere annullato con rinvio ad altro giudice.
A norma dell’art. 627 comma terzo del codice di procedura penale “Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa”. Si tratta di disposizione finalizzata ad assicurare il ruolo della Suprema Corte e la sua funzione di garanzia nell'esatta osservanza e uniforme interpretazione della legge.
La Cassazione (dovremo ancora leggere le motivazioni) potrà vincolare il giudizio di rinvio sulla qualificazione giuridica del fatto, sulla valutazione dei fatti così come accertati nel provvedimento impugnato (in caso di violazione di legge), sui criteri per l’utilizzazione delle prove e sulla necessaria acquisizione di nuovi elementi probatori.
Quanto all’ampiezza dei poteri del giudice del rinvio, com’è noto, essi variano a seconda che l’annullamento della Suprema Corte sia stato pronunciato per violazione di legge o per vizio di motivazione. Nel nostro caso siamo nella seconda ipotesi per cui l’annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operate e autorizza il giudice di rinvio a un nuovo esame dei fatti.
Quest’ultimo, infatti - benché sia obbligato a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza annullante - si troverà a decidere con i medesimi poteri che aveva il giudice il cui provvedimento è stato annullato mediante un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente il punto annullato alla stregua del disposto dell’art. 627 comma secondo del codice di procedura penale, in base al quale nei limiti dell’annullamento il giudice del rinvio decide con gli stessi poteri già propri del giudice il cui provvedimento è stato annullato, con l’unico limite di non ripetere i vizi della motivazione rilevati nella sentenza annullata.
Al giudice di rinvio, pertanto, deve riconoscersi la libertà di operare un’autonoma valutazione della situazione di fatto concernente i punti annullati. Quando la Cassazione annulla con rinvio per vizio di motivazione indicando specifici punti di mancanza o contraddittorietà, il potere del giudice non sarà limitato all’esame dei singoli punti come se essi fossero isolati dal restante materiale probatorio, essendo il giudice tenuto a compiere anche atti istruttori sui cui risultati basare la decisione, fornendone giustificazione in sentenza”.
L’applicazione del 41 bis a Giovanni Riina non è per nulla compromessa!
Il limite imposto al giudice di rinvio, pertanto, gli impedirà semplicemente di ripetere i vizi già censurati e lo obbligherà a non fondare la decisione sulle argomentazioni già ritenute incomplete o illogiche, ma gli consentirà di mantenere comunque piena autonomia di giudizio nella ricostruzione del fatto, nell’individuazione e valutazione dei dati, nonché il potere di desumere, anche in conformità a elementi trascurati dal primo giudice, il proprio libero convincimento, colmando, in tal modo, i vuoti motivazionali segnalati ed eliminando le incongruenze rilevate.
Il giudice cui si è rinviato, quindi, ben potrà procedere a un nuovo esame dei fatti, fermo restando il divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento annullato ritenuti illogici e con necessità, secondo i casi, di eliminare le contraddizioni e sopperire ai difetti della motivazione.
Ricapitolando, nel caso di annullamento della decisione per violazione di norme di diritto il giudice di rinvio ha il dovere di conformarsi al principio di diritto affermato, mentre, nell’ipotesi di annullamento per vizi di motivazione il giudice conserva poteri d’indagine e di valutazione della prova, non essendo stato enunciato dalla sentenza alcun principio di diritto cui egli abbia il dovere di conformarsi.
Nel caso in oggetto, non mi fascerei la testa prima di averla rotta.
Vincenzo Musacchio, criminologo, docente di strategie di lotta alla criminalità organizzata transnazionale, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.
Pubblicato anche su Huffington Post