La responsabilità ex art. 2048 c.c. non configura un’ipotesi responsabilità oggettiva né per gli allievi né per i precettori, ma richiede che il danno sia conseguenza del fatto illecito di uno studente, ed ulteriormente richiede che la scuola non abbia predisposto le misure atte a consentire che l’insegnante sotto la cui guida il gioco si svolge sia stato in grado di evitare il fatto. Condizioni di applicabilità della norma che si traducono in un fatto costitutivo, l’illecito, che va provato dal danneggiato, e in un fatto impeditivo, il non averlo potuto evitare, che va provato dalla scuola» (Corte di Cassazione, Sezione III Civile, sentenza 14.10.2003, n. 15321).