Il TAR della Campania, con il provvedimento 202105882, ha respinto il ricorso per la riammisisone della lista “CATELLO MARESCA” alla consultazione elettorale per il rinnovo del consiglio della Quinta Municipalità del Comune di Napoli prevista per i giorni 3 e 4 ottobre 2021.
Pertanto Catello Maresca, candidato sindaco di Napoli per il centrodestra. dovrà fare a meno del supporto di quattro liste alle prossime comunali: la lista della Lega Prima Napoli, le due liste civiche Catello Maresca Sindaco, Catello Maresca e Movimento Quattro Zampe Partito Animalista.
"Una scandalosa decisione politica che sancisce la morte della democrazia", il commento di Maresca. "La forma non può vincere sulla sostanza. Si sta consumando un vero e proprio esproprio della sovranità popolare. Così si mette seriamente a rischio il diritto - dovere di migliaia di cittadini di esprimere il proprio voto. ...Andremo fino al Consiglio di Stato per far valere le nostre legittime aspirazioni a vivere in un paese democratico, lo facciamo per i napoletani e per tutelare la nostra squadra di uomini e donne di valore pronti a rimboccarsi le maniche per il futuro di Napoli. Sia chiaro che non rinunceremo ai nostri simboli e a fare campagna elettorale. Su questa storia di esclusione delle nostre liste è necessario fare chiarezza".
Al di là delle "esternazioni" del candidato sindaco supportato da Salvini, Meloni e Berlusconi, il TAR ha stabilito che nessuna delle cause giustificative elencate dai ricorrenti possano spiegare il ritardo nella presentazione delle liste, "essendo imputabile ad una scelta organizzativa dei delegati quella di avvalersi per il deposito della documentazione di soggetti terzi, e di entrare negli uffici entro la scadenza temporale senza però la detenzione della documentazione completa, laddove la predisposizione puntuale, completa e tempestiva della documentazione imposta come essenziale, ovvero la sua raccolta e custodia dalla fase di preparazione all’inoltro presso gli uffici comunali dai soggetti designati alla formale presentazione, è onere gravante su di essi, da adempiere con l’ordinaria diligenza",
anche in riferimento a precedenti sentenze: T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 31 agosto 2020, n. 9274; “da questo punto di vista, il "sovraffollamento" degli uffici comunali (...) non può integrare una causa di forza maggiore o un caso fortuito atti a dimostrare la pretesa non imputabilità del ritardo ai presentatori della lista”; Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2002, n.1271.
Morale politica. Dalle parti del centrodestra gettano la croce addosso agli avversari accusandoli di presunte incapacità nella gestione della "cosa pubblica" a qualsiasi livello. Poi, partecipano alle elezioni e non sono in grado neppure di presentare in tempo e correttamente liste e simboli per cui i cittadini dovrebbero votare!
E stavolta di chi sarebbe la colpa?