Prosegue martedì all'esame dell'Assemblea di Montecitorio il testo del Decreto Rilancio - decreto-legge 34/2020 con le misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 da inviare al Senato per l'approvazione entro il 18 luglio 2020 - approdato in Aula ad inizio settimana dopo il lungo periodo di valutazione da parte della Commissione Bilancio. Molte le novità per la sanità. 

Di seguito ne vengono riportati alcuni passaggi in relazione alle misure a supporto della sanità-


Art. 1 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza territoriale)

Piani di assistenza territoriale.Al fine di rafforzare l’offerta sanitaria e sociosanitaria territoriale, necessaria a fronteggiare l’emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus Sars-Cov-2, per l’anno 2020, le regioni sono chiamate ad adottare piani di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale. Questi piani devono contenere, tra l’altro, specifiche misure di identificazione e gestione dei contatti, di organizzazione dell’attività di sorveglianza attiva effettuata a cura dei Dipartimenti di Prevenzione in collaborazione con i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici di continuità assistenziale nonché con le Unità speciali di continuità assistenziale, indirizzate a un monitoraggio costante e a un tracciamento precoce dei casi e dei contatti, al fine della relativa identificazione, dell’isolamento e del trattamento. I piani saranno monitorati congiuntamente dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze in sede di monitoraggio dei citati programmi operativi.Potenziamento dell’attività di assistenza domiciliare.Le misure di distanziamento sociale e di isolamento domiciliare determinano la necessità di implementare e indirizzare le azioni terapeutiche e assistenziali sempre più a livello domiciliare, per decongestionare le strutture ospedaliere e favorirne un deflusso monitorato.
  
Personale Infermieristico.Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire, dal 15 maggio 2020, incarichi di lavoro autonomo, anche di co.co.co, in numero non superiore a 8 unità infermieristiche ogni 50.000 abitanti (in tutto 9.600 infermieri), ad infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. Per le attività assistenziali svolte è riconosciuto agli infermieri un compenso lordo di 30 euro ad ora per un monte ore settimanale massimo di 35 ore. Potreanno far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni.
 
Unità speciali di continuità territoriale.Al fine di garantire una più ampia funzionalità delle Unità speciali di continuità assistenziale viene autorizzata per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 61 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.  Possono far parte delle Unità speciali di continuità assistenziale anche ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati interni. 
 
Assistenti sociali.Le aziende e gli enti del Ssn potranno conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a professionisti del profilo di assistente sociale, regolarmente iscritti all’albo professionale, in numero non superiore ad un assistente sociale ogni due Unità speciali di continuità assistenziale per un monte ore settimanale massimo di 24 ore (in tutto 600 assistenti sociali). Per le attività svolte viene riconosciuto agli assistenti sociali un compenso lordo orario di 30 euro, inclusivo degli oneri riflessi.
 
Psicologi nelle Usca. Nel rispetto dei limiti di spesa per il personale degli enti del Ssn, si introduce la possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, agli psicologi all'interno delle Usca, in numero non superiore a uno psicologo per due unità e per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore.

Centrali operative regionali.Per garantire il coordinamento delle attività sanitarie e sociosanitarie territoriali previste nei piani regionali, le regioni provvedono all’attivazione di centrali operative regionali, che svolgano le proprie funzioni in raccordo con tutti i servizi e con il sistema di emergenza-urgenza, anche mediante strumenti informativi e di telemedicina.
 
Indennità personale infermieristico.Per la presa in carico precoce dei pazienti affetti da Covid-19 e per garantire il massimo livello di assistenza ai pazienti fragili, nell’anno 2020 è incrementata la spesa per la retribuzione dell’indennità di personale infermieristico impegnato in queste attività. A tal fine è autorizzata l’ulteriore spesa di 10 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l’anno 2020.
 
Distribuzione delle risorse e copertura finanziaria.Per finanziare l'insieme di questi interventi viene previsto un incremento del Fondo sanitario nazionale 2020 di 1.256.633.983.
 

Art. 1-bis (Borse di studio per medici)
Si accantonano, a decorrere dal 2021, 20 milioni di euro annui a valere sulle disponibilità finanziarie ordinarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale al quale concorre lo Stato, per finanziare borse di studio per i medici che partecipano ai corsi di formazione specifica in medicina generale.
 

Art. 1-ter (Linee guida per la gestione dell'emergenza epidemiologica presso le strutture per anziani, persone con disabilità e altri soggetti in condizione di fragilità)

Si prevede che entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio, il Comitato tecnico-scientifico dovrà adottare linee guida per la prevenzione, il monitoraggio e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 presso le residenze sanitarie assistite e le altre strutture pubbliche e private, accreditate, convenzionate e non convenzionate, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, socio-sanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
 

Art. 2 (Riordino della rete ospedaliera in relazione all'emergenza da Covid-19)

Le regioni dovranno garantire l’incremento di attività in regime di ricovero in Terapia Intensiva, tramite apposito Piano di riorganizzazione. Verrà resa strutturale la dotazione di almeno 3.500 posti letto di Terapia Intensiva (corrispondente ad un incremento di circa 70% del numero di posti letto preesistenti la pandemia) e dovrà essere programmato un incremento di 4.225 posti letto di area semi-intensiva. In relazione all’andamento della curva pandemica, per almeno il 50% di questi posti letto, si prevede la possibilità di immediata conversione in posti letti di terapia intensiva, mediante integrazione delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di ventilazione e monitoraggio.
Sarà, inoltre, resa disponibile - per un periodo massimo di 4 mesi dalla data di attivazione - una dotazione di 300 posti letto suddivisa in 4 strutture movimentabili. Per ciascuna struttura è prevista una dotazione di 75 posti letto.
 
Dovrà essere consolidata la separazione dei percorsi rendendola strutturale e assicurata la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l’individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti Covid-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi.
 
Vengono incrementate le risorse da destinare alla remunerazione delle prestazioni correlate all'emergenza, e le Regioni potranno raddoppiare la remunerazione con loro risorse.
 
Le Regioni vengono poi autorizzate a implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti Covid-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da Covid-19. Per l’operatività di tali mezzi di trasporto, potranno assumere personale dipendente medico, infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020.
 
[…]
 
Si riconosce al personale sanitario impegnato sul fronte Covid un premio di importo non superiore a 2.000 euro al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. Questo andrà a valere sulle risorse destinate a incrementare i fondi incentivanti.
 
Si autorizza inoltre una spesa di 2 milioni di euro per il 2020 al fine di concorrere alla remunerazione delle prestazioni correlate alle particolari condizioni di lavoro del personale delle centrali uniche di risposta del Numero unico europeo dell'emergenza regionale 112 direttamente impiegato nelle attività di contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
  
 
Art. 3 (Modifica all’articolo 2-ter del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27)
Gli incarichi di lavoro per gli specializzandi dell'ultimo e penultimo anno - previsti dal Decreto Cura Italia - avranno una durata di 6 mesi, prorogabile in ragione dello stato di emergena fino a 31 dicembre 2020. Il periodo di attività svolto dai medici specializzandi esclusivamente durante lo stato di emergenza verrà riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione. I medici specializzandi restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e continuano a percepire il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, integrato dagli emolumenti corrisposti in proporzione all'attività lavorativa svolta.
 
Art. 3-bis (Modifiche ai commi 547, 548 e 548-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi)
Si apre alla possibilità per gli specializzandi di odontoiatria, biologia, chimica, farmacia, fisica e psicologia - già prevista per medici e veterinari - di essere ammessi alla procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati in graduatoria separata. 
 
[…]



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