Il criminologo Vincenzo Musacchio: “dividersi su questo tema è un gravissimo errore”.
Il negoziato attualmente in corso sulla direttiva europea n. 105/2022 tesa ad armonizzare le legislazioni nazionali sul delitto di violenza sessuale in tutta l'Unione europea sta dividendo i ventisette Stati membri. Il punto che divide è l'articolo 5 del testo. Si definisce lo stupro come "sesso senza consenso" e se ne propone la rilevanza penale negli ordinamenti di tutti gli Stati.
L’orientamento della nuova legge sarebbe quello di ritenere penalmente rilevante "ogni rapporto sessuale non consensuale" e in tutti gli Stati membri.
L’articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Istanbul non a caso specifica che il consenso “deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto”. Il consenso è un accordo volontario per impegnarsi in una particolare attività sessuale, può essere revocato in qualsiasi momento e può essere concesso liberamente e sinceramente solo laddove il libero arbitrio di una delle parti consenzienti non sia sopraffatto da circostanze coercitive e quando la persona sia effettivamente in grado di esprimerlo.
Nel nostro codice penale il delitto di violenza sessuale non è definito come un “rapporto sessuale senza consenso” e perché un determinato comportamento sia considerato come violenza sessuale, e quindi sia sanzionato penalmente, è necessario che concorrano diversi elementi della violenza, o della minaccia o dell’inganno, o dell’abuso di autorità. Il nostro legislatore non richiama l’elemento del consenso o la formula del consenso proposta, da ultimo, dalla Convenzione di Istanbul.
L’Italia però ha sottoscritto la Convenzione di Istanbul nel settembre del 2012 e il 27 giugno 2013 il Parlamento l’ha ratificata. La Convenzione è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, in cui la violenza viene riconosciuta come forma di violazione dei diritti umani e di discriminazione.
La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne trova solo attuazione fittizia nel nostro ordinamento interno, sarebbe giusto e conforme alla legge che il nostro codice penale si adeguasse modificando l’art. 609 bis. I ventisette Stati membri sarebbero spaccati quasi a metà.
Francia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, tra gli altri, chiedono che siano le vittime a dover dimostrare l'uso della forza o della minaccia; mentre la posizione di altri, tra cui Spagna, Belgio, Lussemburgo, Svezia e Italia, sono in linea con lo slogan: "No significa no". A questo punto sarebbe saggio domandarsi: un rapporto sessuale senza consenso è o non è violenza sessuale? Per quanto mi riguarda la risposta è senza alcun dubbio affermativa.
Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra.