Pure ‘e pullece tenene ‘a tosse”- Anche le pulci prendono la tosse? 

Così recita un vecchio proverbio napoletano che tradotto significa, anche le pulci prendono la tosse , si perché un animaletto così piccolo nemmeno con la tosse riuscirebbe a farsi sentire.

Succede però, che una piccola pulce che solitamente siede nella massa senza apparentemente  contare nulla con il rischio di essere schiacciata in ogni momento, cerchi di infastidire un gigante. 

Il gigante la sente no perché tossisce ma  perché lei usa l’infame gioco del nascondersi sotto pelle e salta a tradimento senza farsi vedere per far prurito infastidendo il gigante...

Oggi in politica ci sono le pulci  e ci sono i giganti come accade ogni volta che votiamo ed ogni volta che si creano piccoli gruppi di eletti che si mettono insieme per portare avanti i propri interessi, nascondendoli come interesse pubblico. 

Ci sono quelli che rappresentano associazioni, fondazioni, enti di ogni genere creati ad hoc per portare avanti interessi di pochi camuffandoli anche meschinamente con azioni  verso il prossimo ed aiuti umanitari. Allora capita spesso di trovarsi difronte a quello che si chiama giuridicamente conflitto d'interesse. 

Il conflitto di interessi è una condizione giuridica che si verifica quando viene affidata ad  un soggetto che ha interessi personali o professionali un'alta responsabilità decisionale   in contrasto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che appunto  può venire meno a causa degli interessi in causa dello stesso soggetto.

Il quadro normativo sui conflitti di interesse  è composta da dieci articoli, la legge 20 luglio 2004, n. 215 affronta il tema dei conflitti di interesse che possono riguardare determinati titolari di incarichi pubblici i quali siano, al contempo, titolari di attività economiche di rilevante portata.

Il decreto-legge 138/2011 ha ampliato (senza modificare testualmente la legge 215) il novero delle incompatibilità delle cariche di governo comprendendovi qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica (in pratica sindaci e presidenti di provincia) relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, popolazione superiore a 5.000 abitanti. Le incompatibilità si applicano a decorrere dalla XVII legislatura.

Nel testo originario la legge 215 prevedeva anche l’incompatibilità tra le cariche di Governo e quella di amministratore locale. Per effetto della successiva L. 88/2005, di conversione del D.L. 44/2005, tale incompatibilità è venuta meno: l’art. 3-ter del decreto, introdotto in sede di conversione, novella infatti il comma 1, lett. a) dell’art. 2 per aggiungere alle eccezioni ivi elencate quella relativa alla carica di amministratore di enti locali, come definita dall’art. 77, co. 2, del Testo unico sugli enti locali. Tale disposizione individua come segue gli amministratori degli enti locali:

i sindaci, anche metropolitani, e i presidenti delle province;  i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province; i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali; i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali; i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane; i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali; i componenti degli organi di decentramento.

La legge individua quindi le situazioni in cui si determina il conflitto di interessi.

Esso sussiste quando il titolare di cariche di Governo partecipa all’adozione di un atto – anche formulando la proposta – o omette un atto dovuto: trovandosi in situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 2 della legge sopra citata. Avendo l’atto o l’omissione un’“incidenza specifica e preferenziale” sul patrimonio del titolare, del coniuge o dei parenti entro il secondo grado, o delle imprese o società da essi controllate, con danno per l’interesse pubblico.

Avete capito? Anche i Parenti entro il secondo grado. In questa situazioni, quanti amministratori  locali si trovano? Chi controlla soprattutto  i comuni?

Il controllo viene affidato alle opposizioni che dovrebbero sollevare quanto stabilito  nell’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 267/2000. 
Le cause di incompatibilità comportano la decadenza dalla carica ricoperta, ma possono essere rimosse (articolo 68, commi 2 e 3, del decreto legislativo 267/2000) con le modalità indicate all’articolo 60, commi 2, 3, 5, 6 e 7, ovvero per esempio rinunciando ad uno degli incarichi o semplicemente dimettendosi.

Allora si capisce che finché il conflitto d'interesse non sarà normato in maniera dettagliata e soprattutto vietato ad ogni candidato e non agli eletti soltanto  ogni pulce può prendere la tosse e farsi sentire nei posti che contano.