La Corte di Cassazione chierisce che in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, è condizionata unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio di diritto di difesa, al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione (Corte di Cassazione, 26-3-2003 n. 4459; Corte di Cassazione, 6-10-2004 n. 19979; Corte di Cassazione, 22-9-2006 n. 20707). Nel caso in esame, come è stato accertato dal giudice di merito, il verbale di contestazione notificato era idoneo a garantire il diritto di difesa, che infatti è stato agevolmente esercitato dall’opponente